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><channel><title>Sonia Alfano &#124; Attività Parlamentare</title> <atom:link href="http://www.soniaalfano.it/parlamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento</link> <description>parlamento</description> <lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:36:44 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator> <item><title>CIP 6 e incentivi all&#8217;incenerimento dei rifiuti in Italia: aiuti di Stato illegittimi (3)</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/28/cip-6-e-incentivi-allincenerimento-dei-rifiuti-in-italia-aiuti-di-stato-illegittimi-3/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/28/cip-6-e-incentivi-allincenerimento-dei-rifiuti-in-italia-aiuti-di-stato-illegittimi-3/#comments</comments> <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:30:08 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Ambiente e energia]]></category> <category><![CDATA[cip 6]]></category> <category><![CDATA[interrogazione]]></category> <category><![CDATA[interrogazioni]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=421</guid> <description><![CDATA[Interrogazione di Sonia Alfano alla Commissione Nella sua risposta alla mia interrogazione E-006489/2011 la Commissione segnalava che la chiusura delle procedure di infrazione 2004/5061 e 2004/4336 è motivata dal fatto che le autorità italiane hanno chiarito che l’incenerimento dei rifiuti non biodegradabili è ammesso a beneficiare del regime di sostegno riservato alle fonti energetiche rinnovabili, senza essere considerato [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p
style="text-align: justify"><em><strong>Interrogazione di Sonia Alfano alla Commissione</strong></em></p><p
style="text-align: justify"><div
style="text-align: justify">Nella <a
href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006489&amp;language=IT" target="_blank">sua risposta</a> alla mia interrogazione <a
href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-006489+0+DOC+XML+V0//IT" target="_blank">E-006489/2011</a> la Commissione segnalava che la chiusura delle procedure di infrazione 2004/5061 e 2004/4336 è motivata dal fatto che le autorità italiane hanno chiarito che l’incenerimento dei rifiuti non biodegradabili è ammesso a beneficiare del regime di sostegno riservato alle fonti energetiche rinnovabili, senza essere considerato rinnovabile. La Commissione stessa, d’altra parte, nella corrispondenza inviata all’Italia (lettere della DG TREN del</div><div
style="text-align: justify">12-01-2007 – (2006)227587 e del 24-01-2007 – (2006)228547) segnalava alle autorità italiane che il regime di aiuti ai rifiuti non biodegradabili deve rispettare le norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato. D’altra parte nella risposta all’interrogazione E-006489/2011 la Commissione affermava di non aver ricevuto alcuna notifica dall’Italia riguardo un progetto di aiuti di Stato per l’incenerimento dei rifiuti non biodegradabili. La situazione è estremamente grave poiché la Commissione, pur in assenza di notifica, è a conoscenza almeno dal 2004 dei contributi statali che dal 1992 l’Italia ha garantito e continua a garantire agli inceneritori.</div><div
style="text-align: justify">Pertanto si chiede alla Commissione Europea:</div><div
style="text-align: justify">1) di riferire circa lo stato di avanzamento della procedura di esame sulla conformità rispetto alla normativa comunitaria delle ordinanze governative n. 3656 dello 06/02/2008 e 3657 del 20/02/2008, su cui ha espresso dubbi nelle risposte alle interrogazioni P-1826/2008 e E-006489/2011;</div><div
style="text-align: justify">2) di esprimersi sulla conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato del regime di contributi statali all’incenerimento di rifiuti non biodegradabili di cui la Commissione dichiara di essere a conoscenza almeno dal gennaio 2007;</div><div
style="text-align: justify">3) di riferire circa lo stato di avanzamento della procedura di esame (si veda <a
href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-000477&amp;language=IT" target="_blank">risposta</a> all’interrogazione <a
href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-000477+0+DOC+XML+V0//IT" target="_blank">E-000477/2011</a>) degli incentivi finanziari concessi in base all’articolo 9 della legge 210/2008 per l’incenerimento dei rifiuti nelle Regioni colpite dall’emergenza rifiuti;</div><div
style="text-align: justify">4) di domandare ufficialmente alle autorità italiane di pubblicare il resoconto dal 1992 a oggi di tutti gli impianti di incenerimento che hanno usufruito di contributi statali, con espressa indicazione di quelli che ne hanno usufruito in quanto fonti rinnovabili e di quelli che ne hanno usufruito senza essere considerate fonti rinnovabili e del periodo di riferimento.</div> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/28/cip-6-e-incentivi-allincenerimento-dei-rifiuti-in-italia-aiuti-di-stato-illegittimi-3/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>4</slash:comments> </item> <item><title>Regolamentazione del mobbing a livello europeo</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/05/regolamentazione-del-mobbing-a-livello-europeo/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/05/regolamentazione-del-mobbing-a-livello-europeo/#comments</comments> <pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:35:50 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Economia e lavoro]]></category> <category><![CDATA[interrogazione]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=418</guid> <description><![CDATA[Interrogazione scritta alla Commissione Europea di Sonia Alfano Nella risposta all’interrogazione E-7142/2010 relativa alla regolamentazione del mobbing a livello europeo, la Commissione ha fatto riferimento all’accordo siglato il 26 aprile 2007 tra le parti sociali a livello europeo (ai sensi dell’art. 155.2 del TFUE) per la realizzazione di una politica di tolleranza zero nei confronti [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div>Interrogazione scritta alla Commissione Europea</div><div><em>di <strong>Sonia Alfano</strong></em></div><div></div><div>Nella risposta all’interrogazione E-7142/2010 relativa alla regolamentazione del mobbing a livello europeo, la Commissione ha fatto riferimento all’accordo siglato il 26 aprile 2007 tra le parti sociali a livello europeo (ai sensi dell’art. 155.2 del TFUE) per la realizzazione di una politica di tolleranza zero nei confronti del mobbing sul posto di lavoro. Secondo quanto riferito dalla Commissione, l’implementazione dell’accordo, da attuare entro l’aprile 2010, sarebbe stata oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa, al fine di vagliare la necessità o meno di ulteriori misure politiche in tale ambito.</div><div></div><div>Si domanda pertanto alla Commissione:</div><div></div><div>1) quali risultati sono emersi dalla sua valutazione dell’implementazione dell’accordo sopra citato;</div><div>2) se intende avviare ulteriori iniziative per arginare il fenomeno del mobbing, che rischia di manifestarsi in maniera estremamente preoccupante alla luce della crisi economica, a livello europeo.</div> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/05/regolamentazione-del-mobbing-a-livello-europeo/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>3</slash:comments> </item> <item><title>Emergenza sanitaria e ambientale comprensorio del Mela (ME)</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/02/emergenza-sanitaria-e-ambientale-comprensorio-del-mela-me/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/02/emergenza-sanitaria-e-ambientale-comprensorio-del-mela-me/#comments</comments> <pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:31:02 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Ambiente e energia]]></category> <category><![CDATA[Salute]]></category> <category><![CDATA[interrogazione]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=416</guid> <description><![CDATA[Interrogazione scritta alla Commissione Europea (02/01/2012) di Sonia Alfano Il comprensorio del Mela comprende 9 Comuni siciliani nella provincia di Messina e si caratterizza per la presenza di numerosi impianti (una raffineria di petrolio, un cogeneratore, un’acciaieria, una centrale termoelettrica, un impianto di estrazione del piombo dalle batterie esauste, oltre a diverse strutture minori) particolarmente rilevanti a livello [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div
style="text-align: justify">Interrogazione scritta alla<strong> Commissione Europea</strong> (02/01/2012)</div><div
style="text-align: justify"><em>di <strong>Sonia Alfano</strong></em></div><div
style="text-align: justify"></div><div
style="text-align: justify">Il comprensorio del Mela comprende 9 Comuni siciliani nella provincia di Messina e si caratterizza per la presenza di numerosi impianti (una raffineria di petrolio, un cogeneratore, un’acciaieria, una centrale termoelettrica, un impianto di estrazione del piombo dalle batterie esauste, oltre a diverse strutture minori) particolarmente rilevanti a livello di inquinamento atmosferico e di sicurezza. Gli studi sviluppati da fonti autorevoli come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Dipartimento</div><div
style="text-align: justify">Epidemiologico della Regione Sicilia e numerose università italiane hanno evidenziato livelli di mortalità (specie tumorale) e di morbosità straordinariamente preoccupanti, al di sopra della media e connessi ai numerosi impianti presenti e al conseguente inquinamento delle matrici ambientali. Per queste ragioni lo stesso Ministero dell’Ambiente nel 2002 aveva sollecitato un intervento, giunto con il decreto dell’Assessorato regionale territorio e ambiente del 4 settembre 2002 che dichiarava il comprensorio del Mela quale “area a elevato rischio di crisi ambientale”. Con successivo decreto regionale del 5 settembre 2006 veniva stilato un piano di risanamento della qualità dell’aria nell’ambito del piano di risanamento dell’area. La stessa Commissione Europea acclarava l’inaccettabile situazione di tale territorio aprendo diverse procedure di infrazione, tra cui la 2006/4808 e la 2007/2182, che richiamavano la necessità di un piano di azione e di un costante monitoraggio dei livelli di inquinamento esistenti. Ad oggi il piano di risanamento per il comprensorio del Mela non è stato ancora avviato e il sistema di monitoraggio in questa zona ad elevato rischio ambientale è inesistente, come dimostrato dalla recente relazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Sicilia) secondo</div><div
style="text-align: justify">la quale le centraline esistenti in quella zona del messinese sono inattive già da inizio 2010 e, ad ogni modo, risultano obsolete e inadeguate a monitorare una situazione ambientale complessa e critica come quella della Valle del Mela. Si richiede pertanto alla Commissione Europea di attivarsi immediatamente rispetto al disastro sanitario e ambientale del comprensorio del Mela, tenendo presente che tale situazione è stata certificata da tutte le istituzioni competenti (Commissione stessa, Regione Sicilia,</div><div
style="text-align: justify">Aziende sanitarie, Università, Organizzazione Mondiale della Sanità) ma che nessuna istituzione è finora stata in grado di garantire la tutela dei cittadini. Chiede di valutare il rispetto della direttiva 2008/1/CE e della normativa sulla sicurezza degli impianti, visti i tanti e continui incidenti rilevati e l’assenza di un piano di sicurezza esterna. Chiede di bloccare la costruzione dell’impianto ad idrogeno da parte della raffineria Mediterranea in assenza di una campagna di rilevamento della qualità dell’aria</div><div
style="text-align: justify">antecedente all’inizio dei lavori, come peraltro previsto dal decreto Ministero dell’Ambiente del 16/05/2011.</div> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2012/01/02/emergenza-sanitaria-e-ambientale-comprensorio-del-mela-me/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>12</slash:comments> </item> <item><title>Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata e partecipazione dello stesso al ciclo politico dell&#8217;UE</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/12/28/risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-criminalita-organizzata-e-partecipazione-dello-stesso-al-ciclo-politico-dellue/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/12/28/risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-criminalita-organizzata-e-partecipazione-dello-stesso-al-ciclo-politico-dellue/#comments</comments> <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:34:06 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Giustizia e antimafia]]></category> <category><![CDATA[interrogazioni]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=414</guid> <description><![CDATA[Interrogazione con richiesta di risposta scritta al Consiglio di Sonia Alfano (ALDE) Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata e partecipazione dello stesso al ciclo politico dell&#8217;UE Il 25 ottobre del 2011 il Parlamento ha approvato con maggioranza schiacciante (584 voti favorevoli e 6 voti contrari) una risoluzione sulla criminalità organizzata nell&#8217;UE (P7_TA(2011)0459). Il [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interrogazione con richiesta di risposta scritta </strong><strong>al Consiglio<br
/> di </strong><strong>Sonia Alfano (ALDE)</strong></p><p>Oggetto:	Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata e partecipazione dello stesso al ciclo politico dell&#8217;UE</p><p>Il 25 ottobre del 2011 il Parlamento ha approvato con maggioranza schiacciante (584 voti favorevoli e 6 voti contrari) una risoluzione sulla criminalità organizzata nell&#8217;UE (P7_TA(2011)0459).</p><p>Il paragrafo 2 della risoluzione recita che il Parlamento &#8220;appoggia le conclusioni del Consiglio dell&#8217;Unione europea dell&#8217;8 e 9 novembre 2010 sull&#8217;istituzione e l&#8217;attuazione di un ciclo politico dell&#8217;UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali, e chiede al Consiglio di rivedere la decisione e di prevedere la partecipazione del Parlamento europeo alla definizione delle priorità, alla discussione degli obiettivi strategici nonché alla valutazione dei risultati di tale ciclo politico&#8221;.</p><p>Quale relatore responsabile di tale risoluzione, l&#8217;interrogante pone al Consiglio i seguenti quesiti:</p><p>1.	In quale modo e con quali tempistiche interverrà esso per garantire la partecipazione del Parlamento nel ciclo politico, in linea con le disposizioni del trattato di Lisbona?</p><p>2.	Come agirà il Consiglio al fine di invitare &#8220;gli Stati membri a garantire la ratifica e/o il recepimento tempestivi ed effettivi di tutti gli strumenti giuridici europei e internazionali connessi direttamente o indirettamente alla lotta contro la criminalità organizzata&#8221; (paragrafo 6) nonché di esortare gli Stati membri a &#8220;recepire immediatamente tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti a livello UE, in particolare la convenzione del 2000 relativa all&#8217;assistenza giudiziaria in materia penale e il corrispondente protocollo del 2001 nonché la decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni&#8221; (paragrafo 25)?</p> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/12/28/risoluzione-del-parlamento-europeo-sulla-criminalita-organizzata-e-partecipazione-dello-stesso-al-ciclo-politico-dellue/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Lavori di rifunzionalizzazione della Strada Provinciale 21 Trapani-Marsala e sconvolgimento naturalistico e paesaggistico della ZPS 010021 (Saline di Marsala e Stagnone)</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/12/16/lavori-di-rifunzionalizzazione-della-strada-provinciale-21-trapani-marsala-e-sconvolgimento-naturalistico-e-paesaggistico-della-zps-010021-saline-di-marsala-e-stagnone/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/12/16/lavori-di-rifunzionalizzazione-della-strada-provinciale-21-trapani-marsala-e-sconvolgimento-naturalistico-e-paesaggistico-della-zps-010021-saline-di-marsala-e-stagnone/#comments</comments> <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:23:34 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Ambiente e energia]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=411</guid> <description><![CDATA[Nel 2004 la Provincia di Trapani ha deliberato il rifacimento, l’ammodernamento e l’allargamento della Strada Provinciale 21 (SP 21), che congiunge Trapani e Marsala. Il Consiglio comunale di Marsala ha bocciato per ben due volte il progetto riguardante la SP 21, poi approvato nel 2006 dal Commissario straordinario subentrato al Consiglio (e che dovrebbe occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione). [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<div>Nel 2004 la Provincia di Trapani ha deliberato il rifacimento, l’ammodernamento e l’allargamento della Strada Provinciale 21 (SP 21), che congiunge Trapani e Marsala. Il Consiglio comunale di Marsala ha bocciato per ben due volte il progetto riguardante la SP 21, poi approvato nel 2006 dal Commissario straordinario subentrato al Consiglio (e che dovrebbe occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione).</div><div></div><div>Nel settembre 2010 sono stati emessi 73 avvisi di esproprio ai proprietari degli immobili ricadenti nel nuovo tracciato progettato per la SP 21. Tale tracciato ricade nel Sito di interesse comunitario “Saline di Marsala” (ITA010021), in prossimità di due importanti Zone di Protezione Speciale (ITA010026 e ITA010001). Il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 (finanziato con fondi europei, codice identificativo progetto 1999.IT16.1 PO.011/1.11/11.29/0297) nella “valutazione delle esigenze</div><div>ecologiche di habitat e specie”, al punto 9, pone in evidenza le “criticità del reticolo stradale già troppo denso” e al punto 13 “l’impatto veicolare con la fauna nella SP 21”.</div><div></div><div>Ciò premesso e considerando che:</div><div>- i lavori sulla SP 21 sono stati co-finanziati con Fondi strutturali dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;</div><div>- che sono state raccolte diverse migliaia di firme dai cittadini locali per bloccare questi lavori ritenuti non utili e dannosi per l’ecosistema e le evidenze naturalistico-paesaggistiche presenti;</div><div>- che il Consiglio comunale di Marsala già in due occasioni nel 2011 ha manifestato le sue perplessità riguardo tale progetto e che, a dimostrazione di un iter autorizzativo non adeguato, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con nota 75247 del 5/12/2011, ha diffidato la Provincia a fornire la documentazione relativa al progetto per verificare la compatibilità con le norme e i regolamenti relativi alla Riserva Naturale (all’interno della quale insistono i 3 SIC sopracitati);</div><div></div><div>si chiede alla Commissione Europea di valutare un intervento e una richiesta di informazioni alle autorità competenti nonché di monitorare la situazione che potrebbe configurare una violazione delle direttive in materia di siti di interesse comunitario</div> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/12/16/lavori-di-rifunzionalizzazione-della-strada-provinciale-21-trapani-marsala-e-sconvolgimento-naturalistico-e-paesaggistico-della-zps-010021-saline-di-marsala-e-stagnone/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Criteri di scelta del gruppo di esperti che riferirà in merito ai metodi sostitutivi dei test su animali relativi a prodotti cosmetici</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/09/02/criteri-di-scelta-del-gruppo-di-esperti-che-riferira-in-merito-ai-metodi-sostitutivi-dei-test-su-animali-relativi-a-prodotti-cosmetici/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/09/02/criteri-di-scelta-del-gruppo-di-esperti-che-riferira-in-merito-ai-metodi-sostitutivi-dei-test-su-animali-relativi-a-prodotti-cosmetici/#comments</comments> <pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:10:01 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Salute]]></category> <category><![CDATA[interrogazione]]></category> <category><![CDATA[interrogazioni]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=403</guid> <description><![CDATA[Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006488/2011 alla Commissione di Sonia Alfano Nella sua risposta all&#8217;interrogazione E-000024/2011 da me presentata il 16 febbraio 2011, la Commissione cita, quali parti interessate interpellate per l&#8217;individuazione degli esperti, cinque organizzazioni: CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), EffCI (Federazione europea degli ingredienti cosmetici), ECEA (Coalizione europea per fermare gli esperimenti sugli animali), [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006488/2011 alla Commissione di <strong><em>Sonia Alfano</em></strong></p><div></div><div>Nella sua risposta all&#8217;interrogazione E-000024/2011 da me presentata il 16 febbraio 2011, la Commissione cita, quali parti interessate interpellate per l&#8217;individuazione degli esperti, cinque organizzazioni: CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), EffCI (Federazione europea degli ingredienti cosmetici), ECEA (Coalizione europea per fermare gli esperimenti sugli animali), ecc. Per contro, la Commissione dichiara più sotto che &#8220;non tutti gli Stati membri</div><div>o le organizzazioni per il benessere degli animali hanno tuttavia candidato degli esperti&#8221;. Tale affermazione sembra indicare che anche gli Stati membri sono stati interpellati come parti interessate.</div><div>Fermi restando le rassicurazioni e i chiarimenti forniti dalla Commissione riguardo all&#8217;oggettività e alla terzietà degli esperti, si ritiene necessario un maggiore sforzo di trasparenza alla luce della delicatezza dell&#8217;argomento e delle fondate preoccupazioni dell&#8217;opinione pubblica.</div><div>Chiedo pertanto alla Commissione di indicare la lista completa delle parti interessate che sono state contattate per suggerire un esperto e, nel caso in cui la parte interessata abbia risposto, il nome dell&#8217;esperto suggerito nonché l&#8217;istituzione, l&#8217;ente o la società di appartenenza dell&#8217;esperto stesso.</div><div></div><div><div>Risposta di John Dalli</div><div>a nome della Commissione</div><div>(16.8.2011)</div><div></div><div>Come si legge nella risposta all&#8217;interrogazione scritta E-000024/20111, la Commissione ha invitato gli esperti in materia di prodotti cosmetici degli Stati membri (attraverso i rappresentanti nel comitato permanente per i prodotti cosmetici), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), l&#8217;Associazione europea dell&#8217;industria cosmetica (Colipa), la Federazione europea degli ingredienti cosmetici (EFfCI), l&#8217;Eurogruppo per il benessere degli animali, Humane Society Europe e la European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE – Coalizione europea contro la sperimentazione animale) a proporre esperti.</div><div></div><div>Tutti gli esperti partecipanti e le organizzazioni per cui lavorano figurano nella relazione degli esperti &#8220;Metodi alternativi alla sperimentazione animale per i test sui cosmetici: stato attuale e prospettive future &#8211; 2010&#8243;, pubblicata e disponibile sul sito Internet della Commissione alla pagina (http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/animal_testing/final_report_at_en.pdf).</div><div>Alcuni degli esperti citati provengono dal Centro comune di ricerca della Commissione che ha coordinato i lavori e non sono stati proposti dalle parti interessate.</div><div></div><div>Per quanto riguarda gli esperti proposti dalle parti interessate di cui sopra, seguono i nominativi degli esperti con a fianco l&#8217;indicazione della parte che li ha proposti: S. Adler &#8211; Germania; D. Basketter - ECEAE e Colipa; S. Creton &#8211; ECEAE; O. Pelkonen &#8211; Finlandia; J. van Benthem &#8211; Paesi Bassi; A. Piersma &#8211; Colipa, Paesi Bassi ed ECEAE; K.E. Andersen &#8211; CSSC2; G. Maxwell &#8211; Colipa; U. Bernauer - EFfCI; J. Bessems &#8211; Paesi Bassi e Colipa; A. Boobis &#8211; Colipa; T. Broschard &#8211; EFfCI; G. Daston - Colipa; W. Dekant &#8211; CSSC; S. Felter &#8211; Colipa; U. Gundert-Remy &#8211; CSSC; T. Heinonen &#8211; Finlandia; H. Tähti &#8211; Finlandia; I. Kimber &#8211; CSSC e Colipa; J. Kleinjans &#8211; Paesi Bassi; J. van Delft &#8211; CSSC; H. van Loveren &#8211; Paesi Bassi, ECEAE e Colipa; H. Komulainen &#8211; Finlandia; R. Kreiling &#8211; EFfCI; G. Loizou - Colipa; A. Poth &#8211; ECEAE; G. Repetto &#8211; Spagna; V. Rogiers &#8211; CSSC, Colipa ed EFfCI; G. Schoeters - CSSC; E. Testai &#8211; CSSC.</div></div> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/09/02/criteri-di-scelta-del-gruppo-di-esperti-che-riferira-in-merito-ai-metodi-sostitutivi-dei-test-su-animali-relativi-a-prodotti-cosmetici/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>CIP6 e incentivi all&#8217;incenerimento dei rifiuti in Italia (2)</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/21/cip6-e-incentivi-allincenerimento-dei-rifiuti-in-italia-2-2/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/21/cip6-e-incentivi-allincenerimento-dei-rifiuti-in-italia-2-2/#comments</comments> <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:00:01 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Ambiente e energia]]></category> <category><![CDATA[Salute]]></category> <category><![CDATA[interrogazione]]></category> <category><![CDATA[interrogazioni]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=391</guid> <description><![CDATA[La procedura di infrazione 2004/5061 della Commissione europea è stata aperta perché la normativa italiana forniva incentivi per produrre energia bruciando rifiuti inorganici e considerando tale energia come proveniente da fonte rinnovabile, contrariamente a quanto indicato dalla direttiva 2001/77/CE. L&#8217;articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 296/2006 ha introdotto norme volte a limitare la concessione [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p
style="text-align: justify">La procedura di infrazione 2004/5061 della Commissione europea è stata aperta perché la normativa italiana forniva incentivi per produrre energia bruciando rifiuti inorganici e considerando tale energia come proveniente da fonte rinnovabile, contrariamente a quanto indicato dalla direttiva 2001/77/CE. L&#8217;articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 296/2006 ha introdotto norme volte a limitare la concessione di incentivi alla sola produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili come individuate dalla direttiva 2001/77/CE, fatti salvi gli impianti già autorizzati. In questa maniera è stato garantito un regime transitorio, tuttora vigente, di palese violazione della normativa europea relativa agli aiuti di Stato, nell&#8217;ambito del quale numerosi impianti hanno ricevuto, ricevono e riceveranno contributi per la produzione di energia non proveniente da fonti rinnovabili. Nella stragrande maggioranza dei casi tali impianti ricevono contributi pubblici per bruciare indiscriminatamente la frazione organica e inorganica dei rifiuti, andando contro la normativa europea e la salute dei cittadini. La legge n. 244/2007 sembrava chiudere tale regime illegittimo di incentivi ma le ordinanze governative n. 3656 del 6/2/2008 e n. 3657 del 20/2/2008 hanno concesso incentivi in deroga per gli impianti costruiti nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza rifiuti in Campania, ripristinando il sistema di agevolazioni CIP 6/1992, giudicato illegittimo dalla Commissione con l&#8217;apertura delle procedure di infrazione 2004/5061 e 2004/4336.</p><p>Infine, l&#8217;articolo 9 della legge n. 210/2008 modifica la legge n. 244/2007 ponendo un&#8217;ulteriore deroga per l&#8217;incentivo alla produzione di energia derivante dall&#8217;incenerimento della frazione organica e inorganica dei rifiuti per gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2009 nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza rifiuti e proroga gli incentivi per tutti gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2008 per tutti gli altri inceneritori che bruciano indistintamente la frazione organica e quella non organica, anche se l&#8217;incentivo è concesso con esclusivo riferimento alla parte organica.</p><p>1. Considerando che oggi in Italia esistono impianti che ricevono incentivi per bruciare indifferentemente i rifiuti organici e non, secondo il principio per cui più bruciano più guadagnano, a tutto discapito di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, ritiene la Commissione di dover aprire un&#8217;indagine riguardo al regime attualmente vigente in Italia per gli incentivi alla produzione di energia derivante dall&#8217;incenerimento di rifiuti, alla luce della situazione sopra descritta e dell&#8217;esistenza di decine di impianti che ricevono contributi in palese violazione della normativa europea?</p><p>2. Sono conformi alla normativa europea le ordinanze governative n. 3656 del 06/02/2008 e 3657 del 20/02/2008, sulle quali la Commissione aveva espresso giudizio sospeso con risposta all&#8217;interrogazione P-1826/2008?</p> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/21/cip6-e-incentivi-allincenerimento-dei-rifiuti-in-italia-2-2/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>Rigassificatore Porto Empedocle e aiuti di Stato illegittimi: chiarimenti su nota DG concorrenza del 17/06/2011</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/13/rigassificatore-porto-empedocle-e-aiuti-di-stato-illegittimi-chiarimenti-su-nota-dg-concorrenza-del-17062011/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/13/rigassificatore-porto-empedocle-e-aiuti-di-stato-illegittimi-chiarimenti-su-nota-dg-concorrenza-del-17062011/#comments</comments> <pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:03:17 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Ambiente e energia]]></category> <category><![CDATA[Salute]]></category> <category><![CDATA[interrogazioni]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=387</guid> <description><![CDATA[Interrogazione alla Commissione &#8211; Sonia Alfano In risposta all’interrogazione E-4831/2010 la Commissione Europea il 12/10/10 dichiarava che, con riferimento alla denuncia per presunti aiuti di Stato illegittimi per la costruzione di impianti di rigassificazione in Italia, avrebbe aperto un’indagine e valutato la situazione con attenzione. In data 17/06/11 la DG Concorrenza inviava una nota (caso [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Interrogazione alla Commissione &#8211; Sonia Alfano</p><p>In risposta all’interrogazione E-4831/2010 la Commissione Europea il 12/10/10 dichiarava che, con riferimento alla denuncia per presunti aiuti di Stato illegittimi per la costruzione di impianti di rigassificazione in Italia, avrebbe aperto un’indagine e valutato la situazione con attenzione.<br
/> In data 17/06/11 la DG Concorrenza inviava una nota (caso CP 81/2009) nella quale comunicava che, avendo ricevuto le necessarie informazioni dall’Italia, non riteneva di dare seguito alla denuncia. Nella nota la Commissione stessa afferma che siamo in presenza di una “garanzia di reddito prevista dalla legislazione italiana” offerta ai terminali di rigassificazione di recente o prossima costruzione. Il dato di fatto è che dunque la Commissione riconosce che siamo in presenza di un aiuto di Stato. D’altra parte tale aiuto, vista la natura dell’impianto e le modalità, non risponde ad alcuna delle eccezioni esistenti nei trattati e nella normativa europea, tale che esso risulti compatibile con il mercato interno.<br
/> La Commissione precisa “innanzitutto” che “il provvedimento descritto non è mai stato applicato”. Si ritiene grave che la Commissione tenda a utilizzare prioritariamente questa argomentazione poiché essa sarebbe accettabile nel caso in cui il provvedimento non fosse approvato. Non è ammissibile invece su un atto che dispiega pienamente i suoi effetti e su cui dunque la Commissione ha l’obbligo di intervenire, senza attendere che venga applicato. Appare inammissibile che la Commissione faccia riferimento alle “buone probabilità” che tale aiuto venga considerato legittimo. La Commissione ha il compito di valutare e accertare sulla base della normativa esistente se siamo in presenza o meno di un aiuto di Stato illegittimo.  <br
/> Si domanda pertanto alla Commissione Europea una risposta puntuale per ciascuna delle seguenti domande:<br
/> 1) in che maniera il fatto che la “garanzia di reddito è volta a coprire una quota degli investimenti in conto capitale per la costruzione dell’impianto” consente di escludere l’illegittimità di tali aiuti?<br
/> 2) Qual è la “capacità di rigassificazione su base nazionale” cui si fa riferimento?<br
/> 3) Quali sarebbero le “specifiche condizioni” cui sarebbe sottoposta tale “garanzia di reddito”?<br
/> 4) La Commissione ha l’obbligo di intervenire in caso di provvedimenti efficaci pur se non applicati?<br
/> 5) Quali sono le motivazioni che “con buona probabilità” inducono la Commissione ad affermare che siffatto aiuto è compatibile con il mercato comune?<br
/> 6) Può la Commissione rispondere quanto prima alla richiesta inviata dai denuncianti il 27/07/11, in modo da dare accesso alla documentazione per consentire loro di fare eventuali e aggiuntive riflessioni?</p> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/13/rigassificatore-porto-empedocle-e-aiuti-di-stato-illegittimi-chiarimenti-su-nota-dg-concorrenza-del-17062011/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>Inclusione di 2 ulteriori test animali nella deadline 2013 della direttiva cosmetici</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/05/inclusione-di-2-ulteriori-test-animali-nella-deadline-2013-della-direttiva-cosmetici/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/05/inclusione-di-2-ulteriori-test-animali-nella-deadline-2013-della-direttiva-cosmetici/#comments</comments> <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:02:04 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Salute]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=401</guid> <description><![CDATA[di Sonia Alfano alla Commissione Test animali e cosmetici: inclusione arbitraria e inammissibile dei test di sensibilizzazione cutanea e di cancerogenicità nella deadline del 2013 della direttiva cosmetici Nonostante l’opposizione dei gruppi a tutela del benessere animale, la Commissione, a partire dal 2004, ha assunto nelle sue relazioni che i test a dose ripetuta includono due ulteriori test [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p
style="text-align: justify">di Sonia Alfano alla Commissione</p><p
style="text-align: justify">Test animali e cosmetici: inclusione arbitraria e inammissibile dei test di sensibilizzazione cutanea e di cancerogenicità nella deadline del 2013 della direttiva cosmetici</p><p
style="text-align: justify"><div
style="text-align: justify">Nonostante l’opposizione dei gruppi a tutela del benessere animale, la Commissione, a partire dal 2004, ha assunto nelle sue relazioni che i test a dose ripetuta includono due ulteriori test animali: la sensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità. La Commissione ha motivato tale decisione affermando che i sopracitati test possono essere considerati a dose ripetuta poiché gli animali sono sottoposti a più di una dose durante le sperimentazioni in questione.</div><div
style="text-align: justify">Questo approccio è del tutto immotivato e inammissibile poiché la sensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità sono indicati nella legislazione europea in maniera assolutamente distinta rispetto ai test a dose ripetuta (si veda ad esempio il testo REACH, il regolamento 440/2008, la direttiva “pesticidi”, la “direttiva biocidi”, la direttiva “farmaci”), dei quali non possono essere considerati un sottoinsieme.</div><div
style="text-align: justify">Lo stesso comitato scientifico della Commissione sulla sicurezza del consumatore (SCCS) nelle sue linee guida sui test degli ingredienti cosmetici per la valutazione della loro sicurezza, considera queste sperimentazioni in maniera separata.</div><div
style="text-align: justify">Alla luce delle seguenti considerazioni si chiede alla Commissione di giustificare adeguatamente l’inclusione di tali tipologie di test tra quelli sottoposti alla valutazione con riferimento alla messa al bando della commercializzazione dei cosmetici testati su animali.</div><p
style="text-align: justify">Nonostante l’opposizione dei gruppi a tutela del benessere animale, la Commissione, a partire dal2004, ha assunto nelle sue relazioni che i test a dose ripetuta includono due ulteriori test animali: lasensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità. La Commissione ha motivato tale decisione affermandoche i sopracitati test possono essere considerati a dose ripetuta poiché gli animali sono sottoposti a più diuna dose durante le sperimentazioni in questione.Questo approccio è del tutto immotivato e inammissibile poiché la sensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità sono indicati nella legislazione europea in maniera assolutamente distinta rispetto ai testa dose ripetuta (si veda ad esempio il testo REACH, il regolamento 440/2008, la direttiva “pesticidi”,la “direttiva biocidi”, la direttiva “farmaci”), dei quali non possono essere considerati un sottoinsieme.Lo stesso comitato scientifico della Commissione sulla sicurezza del consumatore (SCCS) nelle suelinee guida sui test degli ingredienti cosmetici per la valutazione della loro sicurezza, considera questesperimentazioni in maniera separata.Alla luce delle seguenti considerazioni si chiede alla Commissione di giustificare adeguatamentel’inclusione di tali tipologie di test tra quelli sottoposti alla valutazione con riferimento alla messa albando della commercializzazione dei cosmetici testati su animali.</p> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/08/05/inclusione-di-2-ulteriori-test-animali-nella-deadline-2013-della-direttiva-cosmetici/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Censura del web in Italia (con provvedimento amministrativo)</title><link>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/07/05/censura-del-web-in-italia-con-provvedimento-amministrativo/</link> <comments>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/07/05/censura-del-web-in-italia-con-provvedimento-amministrativo/#comments</comments> <pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:29:25 +0000</pubDate> <dc:creator>Sonia Alfano</dc:creator> <category><![CDATA[Diritti]]></category> <category><![CDATA[Informazione]]></category> <category><![CDATA[interrogazioni]]></category><guid
isPermaLink="false">http://www.soniaalfano.it/parlamento/?p=384</guid> <description><![CDATA[Interrogazione scritta prioritaria di Sonia Alfano alla Commissione L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Italia (AGCOM) ha posto in pubblica consultazione, il 17 dicembre 2010, la delibera n. 668 2010 CONS, nel cui allegato B,  denominato “Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazione [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p
style="text-align: justify"><strong>Interrogazione scritta prioritaria di Sonia Alfano alla Commissione</strong></p><p
style="text-align: justify">L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Italia (AGCOM) ha posto in pubblica consultazione, il 17 dicembre 2010, la delibera n. 668 2010 CONS, nel cui allegato B,  denominato “Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazione elettronica”,  si affrontano, in particolare, le competenze  della stessa Autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore realizzate nella rete internet.</p><p
style="text-align: justify">Infatti, il paragrafo 3.5. della delibera autorizzerebbe la stessa Autorità ad impedire – in maniera automatica e prescindendo dall’accertamento di qualsiasi requisito di colpevolezza -  l’accesso a siti internet, blog, testate online ed altre fonti di informazione posti fuori dall’ordinamento italiano, e ad eliminare i contenuti pubblicati sulla rete se sospettati di violazione del diritto d’autore.</p><p
style="text-align: justify">L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dalla delibera, e articolata in 5 fasi,  è celebrata esclusivamente innanzi all’AGCOM, su ricorso da parte dei titolari dei diritti d&#8217;autore delle opere pubblicate  ovvero di tutti gli altri soggetti legittimati a disporne (ad esempio la Società Italiana degli Autori ed Editori) e si conclude in soli 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria, nonostante le leggi nazionali ed europee attribuiscano espressamente tali competenze alla Magistratura penale.</p><p
style="text-align: justify">Il 6 luglio 2011, l’AGCOM varerà il provvedimento per rendere operativo tale meccanismo, trasformando le linee guida sopra esposte in un regolamento con piena efficacia. Tuttavia, nonostante la mobilitazione promossa da una serie di associazioni (Agorà Digitale, Adiconsum, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Studio legale Sarzana) sembrerebbe che l’AGCOM approverà ugualmente il suo testo. Questo provvedimento rappresenta una seria minaccia per la tutela del diritto di espressione e di informazione, garantiti dall&#8217;articolo 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Considerando che l’articolo 52.1 della stessa Carta statuisce che “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziali di detti diritti e libertà”, si chiede alla Commissione Europea, in quanto garante della Carta dei diritti fondamentali, se e in che modo ritiene di intervenire nei confronti dell’Ordinamento italiano per impedire il dispiegarsi degli effetti di questo ingiusto provvedimento amministrativo.</p><p
lang="it-IT"><strong>Risposta di Neelie Kroes a nome della Commissione</strong></p><p>I diritti di proprietà intellettuale si applicano in ambiente digitale, come previsto in diversi provvedimenti nel quadro dell&#8217;acquis dell&#8217;Unione europea relativo ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare la direttiva 2001/29/CE sui diritti d&#8217;autore e sui diritti connessi nella società dell&#8217;informazione<sup><a
name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"><sup>1</sup></a></sup>, la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup><a
name="sdfootnote2anc" href="#sdfootnote2sym"><sup>2</sup></a></sup> (direttiva 2004/48/CE) e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico<sup><a
name="sdfootnote3anc" href="#sdfootnote3sym"><sup>3</sup></a></sup>. Le misure di esecuzione sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2004/48/CE). La Corte ha anche affermato (ad esempio nella causa C-275/06 Promusicae) che gli Stati membri devono interpretare le direttive applicabili in modo da consentire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall&#8217;ordinamento giuridico comunitario.</p><p>Il quadro europeo delle comunicazioni elettroniche afferma esplicitamente che i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e le applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche come garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell&#8217;Unione europea. Tali provvedimenti possono essere imposti soltanto se appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società democratica (articolo 1, paragrafo 3bis, della direttiva 2002/21/CE<sup><a
name="sdfootnote4anc" href="#sdfootnote4sym"><sup>4</sup></a></sup>, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE<sup><a
name="sdfootnote5anc" href="#sdfootnote5sym"><sup>5</sup></a></sup>).</p><p>La Commissione ha preso atto delle modifiche sostanziali al progetto di regolamento italiano in materia di protezione dei diritti d&#8217;autore sulle reti di comunicazione elettronica da parte dell&#8217;autorità italiana di regolamentazione (AGCOM) (delibera 398/11/CONS), che è stato sottoposto a consultazione pubblica il 6 luglio 2011. La Commissione seguirà da vicino gli ulteriori sviluppi.</p> ]]> </content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.soniaalfano.it/parlamento/2011/07/05/censura-del-web-in-italia-con-provvedimento-amministrativo/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> </channel> </rss>
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