Interrogazione di Sonia Alfano alla Commissione
CIP 6 e incentivi all’incenerimento dei rifiuti in Italia: aiuti di Stato illegittimi (3)
Regolamentazione del mobbing a livello europeo
Emergenza sanitaria e ambientale comprensorio del Mela (ME)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata e partecipazione dello stesso al ciclo politico dell’UE
Interrogazione con richiesta di risposta scritta al Consiglio
di Sonia Alfano (ALDE)
Oggetto: Risoluzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizzata e partecipazione dello stesso al ciclo politico dell’UE
Il 25 ottobre del 2011 il Parlamento ha approvato con maggioranza schiacciante (584 voti favorevoli e 6 voti contrari) una risoluzione sulla criminalità organizzata nell’UE (P7_TA(2011)0459).
Il paragrafo 2 della risoluzione recita che il Parlamento “appoggia le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea dell’8 e 9 novembre 2010 sull’istituzione e l’attuazione di un ciclo politico dell’UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali, e chiede al Consiglio di rivedere la decisione e di prevedere la partecipazione del Parlamento europeo alla definizione delle priorità, alla discussione degli obiettivi strategici nonché alla valutazione dei risultati di tale ciclo politico”.
Quale relatore responsabile di tale risoluzione, l’interrogante pone al Consiglio i seguenti quesiti:
1. In quale modo e con quali tempistiche interverrà esso per garantire la partecipazione del Parlamento nel ciclo politico, in linea con le disposizioni del trattato di Lisbona?
2. Come agirà il Consiglio al fine di invitare “gli Stati membri a garantire la ratifica e/o il recepimento tempestivi ed effettivi di tutti gli strumenti giuridici europei e internazionali connessi direttamente o indirettamente alla lotta contro la criminalità organizzata” (paragrafo 6) nonché di esortare gli Stati membri a “recepire immediatamente tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti a livello UE, in particolare la convenzione del 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale e il corrispondente protocollo del 2001 nonché la decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni” (paragrafo 25)?
Lavori di rifunzionalizzazione della Strada Provinciale 21 Trapani-Marsala e sconvolgimento naturalistico e paesaggistico della ZPS 010021 (Saline di Marsala e Stagnone)
Criteri di scelta del gruppo di esperti che riferirà in merito ai metodi sostitutivi dei test su animali relativi a prodotti cosmetici
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006488/2011 alla Commissione di Sonia Alfano
CIP6 e incentivi all’incenerimento dei rifiuti in Italia (2)
La procedura di infrazione 2004/5061 della Commissione europea è stata aperta perché la normativa italiana forniva incentivi per produrre energia bruciando rifiuti inorganici e considerando tale energia come proveniente da fonte rinnovabile, contrariamente a quanto indicato dalla direttiva 2001/77/CE. L’articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 296/2006 ha introdotto norme volte a limitare la concessione di incentivi alla sola produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili come individuate dalla direttiva 2001/77/CE, fatti salvi gli impianti già autorizzati. In questa maniera è stato garantito un regime transitorio, tuttora vigente, di palese violazione della normativa europea relativa agli aiuti di Stato, nell’ambito del quale numerosi impianti hanno ricevuto, ricevono e riceveranno contributi per la produzione di energia non proveniente da fonti rinnovabili. Nella stragrande maggioranza dei casi tali impianti ricevono contributi pubblici per bruciare indiscriminatamente la frazione organica e inorganica dei rifiuti, andando contro la normativa europea e la salute dei cittadini. La legge n. 244/2007 sembrava chiudere tale regime illegittimo di incentivi ma le ordinanze governative n. 3656 del 6/2/2008 e n. 3657 del 20/2/2008 hanno concesso incentivi in deroga per gli impianti costruiti nell’ambito dell’emergenza rifiuti in Campania, ripristinando il sistema di agevolazioni CIP 6/1992, giudicato illegittimo dalla Commissione con l’apertura delle procedure di infrazione 2004/5061 e 2004/4336.
Infine, l’articolo 9 della legge n. 210/2008 modifica la legge n. 244/2007 ponendo un’ulteriore deroga per l’incentivo alla produzione di energia derivante dall’incenerimento della frazione organica e inorganica dei rifiuti per gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2009 nell’ambito dell’emergenza rifiuti e proroga gli incentivi per tutti gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2008 per tutti gli altri inceneritori che bruciano indistintamente la frazione organica e quella non organica, anche se l’incentivo è concesso con esclusivo riferimento alla parte organica.
1. Considerando che oggi in Italia esistono impianti che ricevono incentivi per bruciare indifferentemente i rifiuti organici e non, secondo il principio per cui più bruciano più guadagnano, a tutto discapito di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, ritiene la Commissione di dover aprire un’indagine riguardo al regime attualmente vigente in Italia per gli incentivi alla produzione di energia derivante dall’incenerimento di rifiuti, alla luce della situazione sopra descritta e dell’esistenza di decine di impianti che ricevono contributi in palese violazione della normativa europea?
2. Sono conformi alla normativa europea le ordinanze governative n. 3656 del 06/02/2008 e 3657 del 20/02/2008, sulle quali la Commissione aveva espresso giudizio sospeso con risposta all’interrogazione P-1826/2008?
Rigassificatore Porto Empedocle e aiuti di Stato illegittimi: chiarimenti su nota DG concorrenza del 17/06/2011
Interrogazione alla Commissione – Sonia Alfano
In risposta all’interrogazione E-4831/2010 la Commissione Europea il 12/10/10 dichiarava che, con riferimento alla denuncia per presunti aiuti di Stato illegittimi per la costruzione di impianti di rigassificazione in Italia, avrebbe aperto un’indagine e valutato la situazione con attenzione.
In data 17/06/11 la DG Concorrenza inviava una nota (caso CP 81/2009) nella quale comunicava che, avendo ricevuto le necessarie informazioni dall’Italia, non riteneva di dare seguito alla denuncia. Nella nota la Commissione stessa afferma che siamo in presenza di una “garanzia di reddito prevista dalla legislazione italiana” offerta ai terminali di rigassificazione di recente o prossima costruzione. Il dato di fatto è che dunque la Commissione riconosce che siamo in presenza di un aiuto di Stato. D’altra parte tale aiuto, vista la natura dell’impianto e le modalità, non risponde ad alcuna delle eccezioni esistenti nei trattati e nella normativa europea, tale che esso risulti compatibile con il mercato interno.
La Commissione precisa “innanzitutto” che “il provvedimento descritto non è mai stato applicato”. Si ritiene grave che la Commissione tenda a utilizzare prioritariamente questa argomentazione poiché essa sarebbe accettabile nel caso in cui il provvedimento non fosse approvato. Non è ammissibile invece su un atto che dispiega pienamente i suoi effetti e su cui dunque la Commissione ha l’obbligo di intervenire, senza attendere che venga applicato. Appare inammissibile che la Commissione faccia riferimento alle “buone probabilità” che tale aiuto venga considerato legittimo. La Commissione ha il compito di valutare e accertare sulla base della normativa esistente se siamo in presenza o meno di un aiuto di Stato illegittimo.
Si domanda pertanto alla Commissione Europea una risposta puntuale per ciascuna delle seguenti domande:
1) in che maniera il fatto che la “garanzia di reddito è volta a coprire una quota degli investimenti in conto capitale per la costruzione dell’impianto” consente di escludere l’illegittimità di tali aiuti?
2) Qual è la “capacità di rigassificazione su base nazionale” cui si fa riferimento?
3) Quali sarebbero le “specifiche condizioni” cui sarebbe sottoposta tale “garanzia di reddito”?
4) La Commissione ha l’obbligo di intervenire in caso di provvedimenti efficaci pur se non applicati?
5) Quali sono le motivazioni che “con buona probabilità” inducono la Commissione ad affermare che siffatto aiuto è compatibile con il mercato comune?
6) Può la Commissione rispondere quanto prima alla richiesta inviata dai denuncianti il 27/07/11, in modo da dare accesso alla documentazione per consentire loro di fare eventuali e aggiuntive riflessioni?
Inclusione di 2 ulteriori test animali nella deadline 2013 della direttiva cosmetici
di Sonia Alfano alla Commissione
Test animali e cosmetici: inclusione arbitraria e inammissibile dei test di sensibilizzazione cutanea e di cancerogenicità nella deadline del 2013 della direttiva cosmetici
Nonostante l’opposizione dei gruppi a tutela del benessere animale, la Commissione, a partire dal2004, ha assunto nelle sue relazioni che i test a dose ripetuta includono due ulteriori test animali: lasensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità. La Commissione ha motivato tale decisione affermandoche i sopracitati test possono essere considerati a dose ripetuta poiché gli animali sono sottoposti a più diuna dose durante le sperimentazioni in questione.Questo approccio è del tutto immotivato e inammissibile poiché la sensibilizzazione cutanea e la cancerogenicità sono indicati nella legislazione europea in maniera assolutamente distinta rispetto ai testa dose ripetuta (si veda ad esempio il testo REACH, il regolamento 440/2008, la direttiva “pesticidi”,la “direttiva biocidi”, la direttiva “farmaci”), dei quali non possono essere considerati un sottoinsieme.Lo stesso comitato scientifico della Commissione sulla sicurezza del consumatore (SCCS) nelle suelinee guida sui test degli ingredienti cosmetici per la valutazione della loro sicurezza, considera questesperimentazioni in maniera separata.Alla luce delle seguenti considerazioni si chiede alla Commissione di giustificare adeguatamentel’inclusione di tali tipologie di test tra quelli sottoposti alla valutazione con riferimento alla messa albando della commercializzazione dei cosmetici testati su animali.
Censura del web in Italia (con provvedimento amministrativo)
Interrogazione scritta prioritaria di Sonia Alfano alla Commissione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Italia (AGCOM) ha posto in pubblica consultazione, il 17 dicembre 2010, la delibera n. 668 2010 CONS, nel cui allegato B, denominato “Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazione elettronica”, si affrontano, in particolare, le competenze della stessa Autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore realizzate nella rete internet.
Infatti, il paragrafo 3.5. della delibera autorizzerebbe la stessa Autorità ad impedire – in maniera automatica e prescindendo dall’accertamento di qualsiasi requisito di colpevolezza - l’accesso a siti internet, blog, testate online ed altre fonti di informazione posti fuori dall’ordinamento italiano, e ad eliminare i contenuti pubblicati sulla rete se sospettati di violazione del diritto d’autore.
L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dalla delibera, e articolata in 5 fasi, è celebrata esclusivamente innanzi all’AGCOM, su ricorso da parte dei titolari dei diritti d’autore delle opere pubblicate ovvero di tutti gli altri soggetti legittimati a disporne (ad esempio la Società Italiana degli Autori ed Editori) e si conclude in soli 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria, nonostante le leggi nazionali ed europee attribuiscano espressamente tali competenze alla Magistratura penale.
Il 6 luglio 2011, l’AGCOM varerà il provvedimento per rendere operativo tale meccanismo, trasformando le linee guida sopra esposte in un regolamento con piena efficacia. Tuttavia, nonostante la mobilitazione promossa da una serie di associazioni (Agorà Digitale, Adiconsum, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Studio legale Sarzana) sembrerebbe che l’AGCOM approverà ugualmente il suo testo. Questo provvedimento rappresenta una seria minaccia per la tutela del diritto di espressione e di informazione, garantiti dall’articolo 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Considerando che l’articolo 52.1 della stessa Carta statuisce che “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziali di detti diritti e libertà”, si chiede alla Commissione Europea, in quanto garante della Carta dei diritti fondamentali, se e in che modo ritiene di intervenire nei confronti dell’Ordinamento italiano per impedire il dispiegarsi degli effetti di questo ingiusto provvedimento amministrativo.
Risposta di Neelie Kroes a nome della Commissione
I diritti di proprietà intellettuale si applicano in ambiente digitale, come previsto in diversi provvedimenti nel quadro dell’acquis dell’Unione europea relativo ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare la direttiva 2001/29/CE sui diritti d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione1, la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale2 (direttiva 2004/48/CE) e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico3. Le misure di esecuzione sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2004/48/CE). La Corte ha anche affermato (ad esempio nella causa C-275/06 Promusicae) che gli Stati membri devono interpretare le direttive applicabili in modo da consentire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario.
Il quadro europeo delle comunicazioni elettroniche afferma esplicitamente che i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e le applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche come garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Tali provvedimenti possono essere imposti soltanto se appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società democratica (articolo 1, paragrafo 3bis, della direttiva 2002/21/CE4, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE5).
La Commissione ha preso atto delle modifiche sostanziali al progetto di regolamento italiano in materia di protezione dei diritti d’autore sulle reti di comunicazione elettronica da parte dell’autorità italiana di regolamentazione (AGCOM) (delibera 398/11/CONS), che è stato sottoposto a consultazione pubblica il 6 luglio 2011. La Commissione seguirà da vicino gli ulteriori sviluppi.







