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Risposta della Commissione: l’Italia sotto osservazione per la sicurezza sul lavoro

Durante il primo anno del mio mandato in Europa ho presentato due interrogazioni scritte alla Commissione Europea sulla tematiche delle “morti bianche” e della (in)sicurezza sul posto di lavoro in Italia. I dati ufficiali forniti dall’INAIL sono agghiaccianti: più di 1000 persone ogni anno in Italia non tornano a casa dal lavoro perché vittima di incidenti mortali, incredibilmente alto il numero di infortuni sul luogo di lavoro. Un problema che dovrebbe essere affrontato in maniera prioritaria e che deriva dal mancato rispetto della normativa in materia di lavoro, dagli scarsi controlli effettuati e da quel diffuso senso di illegalità e impunità che in Italia, dal Presidente del Consiglio in giù, regna sovrano. In questa cornice di per sé preoccupante, gli interventi legislativi del governo italiano vanno in tutt’altra direzione rispetto alla necessità di risolvere la questione delle morti sul lavoro. Ultimo fra questi l’aggiornamento del Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro effettuato con decreto legge 106/2009. La revisione riguarda, tra le altre cose, un sostanziale alleggerimento del regime sanzionatorio penale, quello che indubbiamente rappresenta il principale stimolo per imprenditori e datori di lavoro a mantenere un ferreo controllo sulle modalità di lavoro dei propri dipendenti. Oltre a questo, come ho segnalato alla Commissione, diversi articoli del decreto rendono la legislazione italiana non rispondente ai requisiti minimi imposti dalla direttiva 89/391/CEE1 del Consiglio, del 12 giugno 1989, e successive modifiche.

La buona notizia è che la Commissione, in risposta alla mia interrogazione, riconosce che la normativa italiana presenta preoccupanti lacune e che è in corso un attento monitoraggio, passo necessario per un eventuale richiamo da parte dell’Unione Europea.

“La Commissione desidera tuttavia segnalare all’onorevole parlamentare che il decreto legge n. 106/09 è attualmente oggetto di un’analisi giuridica approfondita da parte dei servizi della Commissione per quanto riguarda la sua conformità con il diritto europeo vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

L’attenzione da parte della Commissione è un sicuro stimolo ad insistere su questa drammatica tematica, consapevoli che l’Unione Europea non sembra intenzionata ad accettare passivamente l’atteggiamento del governo italiano, irrispettoso delle prescrizioni minime comunitarie e, cosa ben più grave, della triste evidenza che in media ogni giorno tre italiani, quasi sempre operai sottopagati, non tornano a casa con la sola colpa di essersi recati sul luogo di lavoro.

Qui la mia interrogazione e la risposta della Commissione

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Postato da Sonia Alfano in Economia e lavoro il 3 agosto 2010 alle 13:32 2 commenti Tag: , , , , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Danno economico della mafia a livello UE e provvedimenti legislativi per il contrasto delle relative attività illecite

INTERROGAZIONE SCRITTA di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione

Oggetto: Danno economico della mafia a livello UE e provvedimenti legislativi per il contrasto delle relative attività illecite

Secondo l’Eurispes nel 2008 il fatturato delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in Italia (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita) è stato pari ad almeno 130 miliardi di euro, con un utile di ben 70 miliardi. La metà di questi proventi derivano dal traffico di stupefacenti (59 miliardi) e da altri traffici illeciti (5,8 miliardi). Tali organizzazioni, ed in particolare la camorra, sono dedite inoltre alla distribuzione di prodotti contraffatti di ogni tipo con un giro di affari annuo pari a circa 8 miliardi di euro. Dati che nel loro insieme fanno della mafia la più grande “azienda” italiana esistente, con un reddito oltre 4 volte superiore a quello dell’intera Slovenia. La presenza delle organizzazioni mafiose è da anni diventato un affare di interesse europeo come è dimostrato da numerose circostanze. Mi limito a citarne tre:

- la “strage di Duisburg” (Germania, agosto 2007), che rappresenta la più plateale testimonianza della graduale ma inesorabile attività di “colonizzazione” svolta dalle mafie italiane nel centro-Europa;

- la forte presenza di mafiosi italiani, in particolare camorristi, in tutta la Spagna testimoniata dalle numerose inchieste e relativi arresti legati allo spaccio internazionale di stupefacenti provenienti dall’America del Sud, diretti al mercato europeo e gestiti direttamente dai principali clan mafiosi campani;

- la recentissima operazione “Tamanaco” della Direzione nazionale antimafia italiana che ha smascherato l’ennesimo traffico internazionale di cocaina gestito unitamente dalla ‘Ndrangheta e dalla Camorra che aveva come snodo principale il porto di Amsterdam e che distribuiva tali sostanze in tutto il nord dell’Europa (a testimonianza della forte presenza di cellule mafiose anche in quella parte del continente).

Anche alla luce del recente rapporto ONU “La Globalizzazione e il crimine” che insiste sul perché, data la globalizzazione della criminalità organizzata, le risposte nazionali risultano inadeguate spostando semplicemente il problema da un paese ad un altro, si chiede alla Commissione:

- di porre al centro delle proprie azioni il riconoscimento delle peculiarità delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e della loro presenza ben oltre i confini nazionali italiani, in particolare attraverso l’introduzione a livello UE del reato di associazione mafiosa, già esistente in Italia;

- di intervenire tempestivamente con una normativa comune in materia di sequestro e confisca di beni riconducibili, direttamente o indirettamente, alla mafia e/o provenienti da attività illecite condotte da organizzazioni di stampo mafioso;

- di intraprendere immediatamente un studio approfondito e specifico relativo agli impatti economici delle mafie a livello UE, evidenziando le zone maggiormente interessate dalla presenza di gangli mafiosi e che rappresenti la base per un contrasto efficace di tali forme di criminalità organizzata.

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Postato da Sonia Alfano in Giustizia e antimafia il 7 luglio 2010 alle 14:12 Scrivi un commento Tag: , , , , , , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Presunta violazione della Direttiva 1999/70/CE

INTERROGAZIONE SCRITTA di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione

Oggetto: Presunta violazione della Direttiva 1999/70/CE

Il capitano Martinez Ufficiale della Croce Rossa Italiana (CRI) presta servizio attivo nel corpo tramite chiamata. Più volte negli anni scorsi è stato chiamato e congedato. Dopo l`ultimo congedo (nel 2004) non è più rientrato in servizio attivo nonostante la richiesta dei comitati competenti come da “DR del 10 febbraio 1936, n.484, art. 29″. Contrariamente i suoi colleghi di pari grado godono di un “diritto continuativo” non previsto dal regio decreto. Ciò è stato motivo di istanza alla CRI, la quale ha risposto dopo 2 anni, adducendo irregolarità procedurali da parte dei comitati richiedenti. Questa tesi è stata smentita da una sentenza del TAR (n.09455/09). Il Cap. Martinez fa parte del personale di ruolo a tempo determinato e quindi, secondo la sentenza della Corte di Giustizia della UE del 13.09.07, C-307/05, “le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non posso essere trattati in modo sfavorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato”.

Quindi, vista la sentenza del TAR relativa alle procedure dei comitati previste dal DR, la mancata messa in servizio del Capitano Martinez è del tutto ingiustificata e comporta una discriminazione rispetto ai suoi colleghi di pari grado e una disparità di trattamento rispetto agli stessi colleghi.

1- Ritiene la Commissione che nel caso sopra descritto ci siano palesi violazioni della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato?

2- Ritiene la Commissione che il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, in G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001, recepisca adeguatamente la Direttiva 1999/70/CE?

3- Non ritiene la Commissione che la gestione del caso del Sig. Martinez sia in contrasto con le conclusioni adottate dal Parlamento Europeo relativo ai contratti atipici, carriere professionali sicure, flessicurezza e nuove forme di dialogo sociale (P7_TA(2010)0263)?ù

Risposta di László Andor a nome della Commissione Europea (25 agosto 2010)

1. In mancanza di tutti gli elementi non è possibile concludere che il caso descritto rappresenti una palese violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP[1].

2. Il recepimento da parte dell’Italia delle misure destinate ad evitare abusi per quanto riguarda contratti successivi a tempo determinato nel decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, è conforme ai requisiti relativi alle misure destinate ad evitare abusi specificati nella clausola 5 dell’allegato della direttiva 1999/70/CE.

3. In mancanza di dettagli completi e di elementi di fatto è difficile fare una valutazione e rispondere alla terza domanda dell’Onorevole parlamentare. La normativa dell’Unione europea non stabilisce che i contratti a tempo determinato debbano essere trasformati in contratti a tempo indeterminato. La Corte di giustizia europea, nella causa C-212/04[2], ha stabilito che la normativa dell’Unione europea non conferisce un diritto automatico alla conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato in caso di presenza di  ‘altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare, l’utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi’.

Va sottolineato però che lo scopo della direttiva è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo la protezione del principio di non discriminazione, e di fissare un quadro per evitare abusi derivanti dall’utilizzo di contratti di lavoro o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. La direttiva deve essere applicata ai lavoratori a tempo determinato che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.

L’Italia ha recepito la direttiva sul lavoro a tempo determinato mediante il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 (modificato). L’articolo 5 e l’articolo 5(4-bis) prevedono che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

L’applicazione della legislazione nazionale italiana è di competenza delle autorità nazionali. I tribunali nazionali sono i più atti a valutare i fatti in merito a un caso e a stabilire se talune azioni sono conformi alla normativa nazionale.


[1] GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

[2] Konstantinos Adeneler e altri contro Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) [2006] RACC. I-6057, paragrafo 105.

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Postato da Sonia Alfano in Economia e lavoro il 7 luglio 2010 alle 13:55 Scrivi un commento Tag: , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Constatazione della violazione della direttiva n. 2006/54/CE del 5 luglio 2006, da parte della Compagnia Aerea Italiana (CAI)

INTERROGAZIONE SCRITTA di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione

Il 31 ottobre 2008, la neonata Compagnia aerea italiana (CAI) si è impegnata ad assumere il personale della società Alitalia Spa, posto in cassa integrazione in seguito al fallimento della stessa, nel rispetto dei criteri di assunzione stabiliti dall’accordo con i sindacati.

Alla firma dei contratti, tuttavia, i lavoratori precedentemente impiegati dall’Alitalia hanno denunciato la violazione del D.L. 151/2001, articolo 53, commi 2 e 3, in cui si stabilisce che il genitore in coppia con un figlio minore di tre anni e/o il genitore single con un figlio convivente di dodici anni (secondo comma) e/o il lavoratore o la lavoratrice con a carico un soggetto disabile (terzo comma) non sono obbligati a prestare lavoro notturno, ossia dalle 24.00 alle 6.00.

La CAI ha risposto alle accuse asserendo che l’articolo 53 è stato oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea e che, pertanto, non è più valido poiché violava la parità di accesso al lavoro tra uomo e donna in forza di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C345/89). In realtà, la decisione della Corte e la susseguente messa in mora del governo italiano riguardano solo il primo comma dell’articolo 53 che imponeva un divieto assoluto alle donne in gravidanza e/o con un figlio minore di un anno di prestare lavoro notturno, laddove con la nuova interpretazione la donna ha facoltà di scelta.

Pertanto, nei casi enunciati dai commi 2 e 3, il diritto di chiedere ed ottenere l’esonero dal lavoro notturno è ancora pienamente riconosciuto in ossequio, tra l’altro, alla piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, sancito all’articolo 3, comma 2, della Carta costituzionale. La disposizione capestro presente nei contratti, al contrario, viola la direttiva 2002/73/CEE(1), secondo cui è vietata qualunque discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso.

1. È la Commissione consapevole di tale situazione?

2. In caso affermativo, non ritiene forse che sia stato fatto un uso strumentale delle norme comunitarie e che si sia verificata contemporaneamente una violazione della direttiva 2002/73/CEE e della interpretazione della Corte di giustizia laddove riconosce la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la maternità?

3. In che modo intende intervenire affinché vengano ripristinati i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che sono al contempo genitori o che hanno in cura un soggetto disabile per dare applicazione all’articolo 3, comma 2?

(1) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15

Risposta data da Viviane Reading a nome della Commissione Europea (17/08/2010)

La Commissione sottolinea che il procedimento di infrazione a cui fa riferimento l’onorevole parlamentare riguarda esclusivamente l’articolo 53, paragrafo 1 del D.L. 151/2001[1] che vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00 dal momento in cui si è accertata la gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

La Commissione ritiene che tale disposizione costituisca una violazione della normativa comunitaria, in quanto contrario all’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 92/85/CEE[2], che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché ” [le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento] non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto”. Un divieto automatico e generale del lavoro notturno, che non prenda in considerazione le condizioni di salute della donna né la natura del suo lavoro va, pertanto, al di là della protezione garantita dalla direttiva 92/85/CEE. Dato, inoltre, che ciò costituisce un trattamento meno favorevole nei confronti delle donne per ragioni legate alla gravidanza, esso può essere considerato una discriminazione,  proibita dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e dall’articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2006/54/CEE[3].

Tanto più che l’articolo 53, paragrafo 2 del D.L. 151/2001 prevede che la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa oppure la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Secondo quanto previsto dall’articolo 53, paragrafo 3 non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. Tali proibizioni non sono incompatibili con la legislazione UE sulla parità uomo-donna.

Infine, la Commissione sottolinea che la direttiva 2006/54/CE è stata recepita nella legislazione italiana, ivi comprese le procedute a tutela delle vittime della discriminazione basata sul sesso. È, inoltre, di competenza dei tribunali nazionali tenere in considerazione tutti gli aspetti del caso specifico, al fine di determinare se è in atto una discriminazione ai sensi della direttiva. Da parte sua, la Commissione è responsabile per la corretta attuazione della normativa europea negli Stati membri, mentre l’attuazione dell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri non rientra nella sfera delle sue competenze.

(1)  “Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151″, “Gazzetta Ufficiale” n. 96, del 26 aprile 2001 – “Supplemento Ordinario” n. 93.

(2) Direttiva 92/85/CE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, GU L348, del 28.11.1992.

(3) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204, del 26.7.2006.

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Postato da Sonia Alfano in Economia e lavoro il 2 luglio 2010 alle 14:00 Scrivi un commento Tag: , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Le “morti bianche” e la totale insicurezza sul posto di lavoro in Italia

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1152/10 di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione

Oggetto: Le “morti bianche” e la totale insicurezza sul posto di lavoro in Italia

Negli ultimi cinque anni in Italia ben settemila lavoratori hanno perso la vita sul posto di lavoro e, conseguentemente, settemila famiglie italiane sono state toccate dalla perdita di un congiunto, spesso unica risorsa economica per il nucleo familiare.

La relazione nazionale 2008 dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) presenta numeri da brivido: 1.120 incidenti mortali in un anno e 874.940 infortuni denunciati. A questi numeri vanno aggiunti quelli del grande bacino del lavoro sommerso. Tali cifre non dovrebbero nemmeno avvicinarsi ai dati reali, in una nazione europea che si reputa tra le più industrializzate, ma sono invece spaventosamente reali e attribuiscono all’Italia un macabro primato.

Non siamo di fronte a semplice casualità o a mere coincidenze, ma a una costante e perpetrata violazione delle “prescrizioni minime” della Direttiva 89/391/CEE1 del Consiglio, del 12 giugno 1989, e successive modifiche (Direttiva 2007/30/CE2 del 20 giugno 2007 da trasporre entro il Dicembre 2012), “per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”. Le violazioni sono perpetrate dagli stessi datori di lavoro per economizzare sulle spese di prevenzione.

Ancor più grave è il fatto che il governo attuale, dimostrando poca sensibilità per un problema di così grandi dimensioni, ha introdotto con il decreto legislativo 106/09 una nuova normativa in materia che va in tutt’altra direzione rispetto alle “prescrizioni minime” contenute nelle succitate direttive europee.

Non ritiene la Commissione necessario adoperarsi per una campagna a livello europeo di sensibilizzazione sul tema, rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai datori di lavoro e agli imprenditori che, di fronte alla prospettiva di un aumento dei profitti, sono spesso non curanti della vita dei loro stessi lavoratori?

Non ritiene la Commissione necessario intervenire per far sì che le “prescrizioni minime” per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro siano pienamente rispettate non solo dai datori di lavoro, ma ancor prima, a livello di legislazione nazionale?

Intravede la Commissione margini di miglioramento per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle misure di attenuazione dei rischi sul posto di lavoro?

1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

2 GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21.

Risposta data da László Andor a nome della Commissione Europea (17 giugno 2010)

La Commissione ha constatato che l’interrogazione verte sullo stesso soggetto che è stato oggetto dell’interrogazione scritta P-1144/10(1) dell’onorevole parlamentare. La Commissione invita pertanto l’onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta già data all’interrogazione suindicata. La Commissione desidera tuttavia segnalare all’onorevole parlamentare che il decreto legge n. 106/09 è attualmente oggetto di un’analisi giuridica approfondita da parte dei servizi della Commissione per quanto riguarda la sua conformità con il diritto europeo vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Trattandosi di campagne di sensibilizzazione, aspetto non ricordato nell’interrogazione P-1144/10 suindicata, giova sottolineare che tali campagne vengono regolarmente svolte dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Dette campagne, riguardanti segnatamente le piccole e medie imprese (PMI), si prefiggono di aumentare la sensibilità nei confronti delle questioni attinenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché di promuovere la gestione integrata della sanità e della sicurezza all’interno delle imprese. Così, ad esempio, alcune campagne europee, vertenti sulla valutazione dei rischi, sulla protezione dei lavoratori contro i disturbi scheletrico-muscolari, sul rumore, sugli agenti chimici, sullo stress e sulla protezione dei giovani lavoratori o dei lavoratori nel settore delle costruzioni, sono state svolte in passato al pari di altre dall’Agenzia di Bilbao. Inoltre, la campagna «Luoghi di lavoro sani» 2010-2011, per la sicurezza nella manutenzione, è stata inaugurata ufficialmente il 28 aprile 2010. Infine, le campagne di sensibilizzazione e di informazione settoriali del Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (CARIL)(2) svolgono del pari un ruolo importante nella sensibilizzazione delle imprese nei confronti dei problemi sanitari e della sicurezza sul lavoro, nonché per quanto riguarda le soluzioni disponibili.

Va ricordato che la Commissione non cessa di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute e della sicurezza nell’ambiente lavorativo, sottolineando in particolare la dimensione umana del lavoro.

Nella sua strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012(3), la Commissione indica diversi strumenti destinati a favorire la sensibilizzazione all’interno dell’impresa. Viene sottolineata parimenti l’importanza di sviluppare una cultura della prevenzione dei rischi nei programmi di formazione a tutti i livelli di educazione e di formazione e in tutti i settori, ivi comprese la formazione professionale e l’università.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp

(2) Decisione della Commissione 95/319/CE del 12 luglio 1995 che istituisce un Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995, pag. 11).

(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Migliorare la qualità e la produttività sul lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul lavoro (COM(2007)62 definitivo).

Qui il post di commento alla risposta della Commissione

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Postato da Sonia Alfano in Economia e lavoro il 21 giugno 2010 alle 8:03 1 commento Tag: , , , , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Insostenibilità economica e ambientale delle reti transeuropee ad alta velocità (RTE-T) e necessità di un vero dibattito pubblico a livello di Unione Europea

INTERROGAZIONE SCRITTA di Sonia Alfano alla Commissione Europea

La Commissione europea promuove il trasporto ferroviario nell’UE mediante i progetti della RTE-T con l’assegnazione di contributi finanziari consistenti agli Stati membri.

Diversi studi indipendenti hanno mostrato che, per quanto riguarda la realizzazione e gestione delle linee ferroviarie ad alta velocità, il rapporto costi/efficacia non è positivo senza il sostegno pubblico concesso dall’UE e dallo Stato membro in cui è realizzata una di queste linee.

La modernizzazione, la manutenzione e l’ottimizzazione delle linee ferroviarie esistenti rappresentano le alternative più accettabili sul piano ambientale e dei costi.

Il libro verde sul futuro della RTE-T ha previsto una consultazione che si è conclusa il 30 aprile 2009 senza che i cittadini interessati e le relative associazioni o movimenti abbiano potuto prendervi parte.

I dibattiti pubblici svoltisi in Francia presentavano dati erronei in termini di traffico (sovrastimato) e di finanziamenti (sottostimati): ciò ha totalmente falsato le discussioni sulla possibilità di costruire nuove linee. È in corso una consultazione pubblica per quanto riguarda la parte italiana del progetto prioritario n. 6 Lione-Torino. I cittadini e le istituzioni (comuni e comunità montane) che non si sono precedentemente dichiarati a favore della realizzazione dell’opera sono stati esclusi dal dibattito. Quindi, la partecipazione del pubblico prevista dalla convenzione di Aarhus, laddove tutte le opzioni e le soluzioni sono ancora possibili, non è stata rispettata.

1. È la Commissione al corrente del fatto che la realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità è insostenibile per l’Unione europea e gli Stati membri, dai punti di vista economico e ambientale, perché non genera competitività, risparmio energetico e non riduce le emissioni di CO2, bensì aumenta queste ultime, incrementa il debito pubblico e addossa costi impropri sugli utenti e sui contribuenti?

2. In che modo intende la Commissione europea procedere alla realizzazione di tali linee ferroviarie in mancanza di un vero dibattito democratico a livello locale nell’Unione e negli Stati membri?

3. Ritiene la Commissione necessario avviare un dibattito pubblico europeo uniforme sul modello di trasporto e di sviluppo sociale dei territori sottostante allo sviluppo delle linee ad alta velocità (LGV)?

Risposta di Siim Kallas a nome della Commissione Europea (26 luglio 2010)

Una discussione approfondita sullo sviluppo futuro dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto hanno caratterizzato la preparazione del Libro bianco sui trasporti e la revisione della politica transeuropea dei trasporti (TEN-T), il che dimostra che siamo vicini a un punto di svolta.

Sebbene le nuove economie emergenti, come Cina, India, Brasile e altre, aumentino continuamente il loro consumo di energia fossile, le riserve di quest’ultima sono limitate e concentrate in determinate zone, in misura diversa a seconda dei combustibili. Gli approvvigionamenti di prodotti petroliferi sono sempre più costosi e, visto l’ultimo disastro lungo le coste meridionali degli Stati Uniti, potenzialmente anche sempre più rischiosi. È probabile che in futuro, in particolare in seguito alla ripresa dell’economia mondiale, il prezzo del petrolio subirà degli aumenti.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono alquanto evidenti e ne sono una prova le sempre più numerose conseguenze correlate a condizioni atmosferiche estreme. In quest’ottica risulta quindi necessaria una decarbonizzazione. Sappiamo che, a livello dell’Unione europea, i trasporti contribuiscono del 25,1% alle emissioni di CO2 e di gas a effetto serra (EUROSTAT, 2007). Il 70,9% di queste emissioni sono causate dal trasporto stradale, il cui contributo è cresciuto del 30%, in valore assoluto, dal 1990 al 2007.

Se si vuole mantenere a un livello accettabile la mobilità di persone e merci, per assicurare e migliorare in modo sostenibile il mercato interno, la coesione, la competitività globale e il benessere sociale, è necessario agire per tempo. Questo significa cercare sistemi di trasmissione alternativi e vettori energetici per i mezzi di trasporto che corrispondano agli standard di sicurezza energetica e alle condizioni climatiche che dovremmo affrontare nei prossimi decenni. Per alcuni tipi di trasporto le applicazioni energetiche possono costituire una buona alternativa.

Le linee ferroviarie ad alta velocità costituiscono un’alternativa già collaudata al traffico sia stradale che aereo. Nei tratti fortemente trafficati, dove sono stati attivati servizi di linee ferroviarie ad alta velocità, questi sono stati in grado di influenzare le modalità di trasporto di quelle aree, contrastando non soltanto l’inquinamento ma anche la congestione stradale e gli incidenti. In molti paesi europei caratterizzati da grandi agglomerati e/o lunghe distanze, come per esempio Francia, Spagna, Italia ma anche Giappone e altri paesi al di fuori dell’Europa, si possono trovare esempi a tal proposito.

Il vantaggio complessivo di un cambiamento nei modi di trasporto dipende dal rendimento energetico di ciascun modo, per unità di carico e traffico di passeggeri, e dall’intensità dei gas a effetto serra dell’energia utilizzata. È inoltre importante prendere in considerazione anche le emissioni derivanti dalla costruzione delle infrastrutture.

Uno studio comparativo sulle reti ad alta velocità, presenti e future, nei Paesi membri e sui loro effetti sull’ambiente, comprese le emissioni di gas a effetto serra, è stato condotto, su richiesta della Commissione, da alcuni consulenti ed è visibile sul sito della DG Mobilità e Trasporti (MOVE): http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/studies/doc/presentation_high_speed_rail_090424.ppt.pdf

Risulta chiaro che, visti i tempi lunghi che occorrono per la costruzione di nuove infrastrutture di trasporto, è necessario lavorare adesso per poter assicurare una mobilità sostenibile e accessibile a tutti, per il nostro futuro e quello dei nostri figli.

La pianificazione di linee ad alta velocità, come molte delle nuove grandi infrastrutture, esige, a livello sistematico, la corretta esecuzioni di una valutazione d’impatto strategica e, a livello progettuale, una valutazione dell’impatto ambientale. Va ricordato però che questa non tratta in maniera specifica dell’impatto dei gas a effetto serra. Queste procedure includono anche il pubblico, in particolare la popolazione interessata dal progetto.

La consultazione pubblica sul Libro verde, che si è tenuta tra febbraio e aprile 2009 e che ha avviato una revisione della politica transeuropea dei trasporti, ha permesso a “tutti i cittadini interessati e le loro associazioni” di prendervi parte. Non soltanto il fatto che si tratti di una consultazione pubblica, ma anche gli inviti a partecipare rivolti esplicitamente ai cittadini, mostrano che nessuno è stato escluso da questa consultazione sugli sviluppi della futura TEN-T. Molti cittadini, organizzazioni specializzate e altre varie associazioni vi hanno partecipato. Tutte le risposte sono visibili sul sito internet della Commissione dedicato alla revisione della politica in materia di TEN-T: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/consultations/2009_04_30_ten_t_green_paper_en.htm.

Lo stesso principio del Libro verde si applica anche al nuovo documento, intitolato “Consultazione sulla futura politica in materia di reti transeuropee di trasporto”, in merito alla quale possono essere inviati contributi fino al 15 settembre 2010.

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Postato da Sonia Alfano in Ambiente e energia, Trasporti il 15 giugno 2010 alle 12:30 Scrivi un commento Tag: , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Rigassificatore Porto Empedocle e denuncia di violazione delle norme europee relative al divieto di aiuti di Stato ad imprese

Rigassificatore Porto Empedocle e denuncia di violazione delle norme europee relative al divieto di aiuti di Stato ad imprese

Sonia Alfano a: COMMISSIONE

Premesso che:

-  la delibera dell’Autorità Italiana dell’Energia e del gas n. 178 del 04/08/2005 all’art. 13, comma 2 per le società di gestione degli impianti di rigassificazione di nuova costruzione “assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto, la copertura di una quota pari all’80% di ricavi di riferimento. Tale copertura è riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni”;

- tra gli altri impianti di rigassificazione i cui progetti risultano approvati vi è  quello di Porto Empedocle, che verrebbe costruito a meno di un chilometro dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, sito UNESCO;

- in data 03/02/2009 numerose associazioni di cittadini italiani hanno presentato denuncia alla Commissione Europea relativamente alla presunta violazione del divieto di aiuto di Stato ad imprese (art. 107, par. 1, TFUE);

- con lettera 15/12/2009 n. D/55340 la DG Concorrenza della Commissione ha comunicato la ricezione di tale denuncia;

- che in data 04/02/2010 il Commissario Ambiente, con risposta all’interrogazione parlamentare P-6601/2009, ha dichiarato che “per quanto riguarda una possibile violazione delle disposizioni del trattato UE sugli aiuti di Stato, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativamente a questo caso, attualmente in corso di esame”.

Chiede alla Commissione:

  • di avere informazioni dettagliate riguardo lo stato di avanzamento dell’esame della denuncia sopra citata;
  • di avere accesso alla documentazione prodotta ad oggi dalla Commissione riguardo la procedura di valutazione di tale denuncia;
  • di indicare una data, per quanto non vincolante, entro la quale ritiene che possa completare l’analisi e la valutazione di tale denuncia, considerando l’esigenza da parte dei cittadini di ottenere una risposta in tempi ragionevoli e pur tenendo in debito conto il carico di lavoro delle istituzioni europee;
  • se ritiene che la garanzia conferita alle società di gestione degli impianti di rigassificazione in Italia dell’ottanta per cento dei ricavi attraverso il sistema tariffario di distribuzione (cittadini e imprese) non rappresenti un evidente violazione dell’art. 107, par. 1 del TFUE.

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Postato da Sonia Alfano in Ambiente e energia, Economia e lavoro il 8 giugno 2010 alle 9:45 Scrivi un commento Tag: , , , , , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

Conflitto di interessi in Italia e assegnazione ad interim del Ministero dello Sviluppo Economico a Silvio Berlusconi

Conflitto di interessi in Italia e assegnazione ad interim del Ministero dello Sviluppo Economico a Silvio Berlusconi

Sonia Alfano a: COMMISSIONE

Premesso che:

* in Italia l’attuale Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è proprietario di numerosi e importanti gruppi societari imprenditoriali, tra i quali Mediaset S.p.a., concessionario di frequenze televisive nazionali;
* la gestione di tali società è effettuata da parenti di primo grado del Presidente del Consiglio italiano;
* il Parlamento europeo il 20 novembre 2002 criticava che “in particolare in Italia, permanga una situazione di concentrazione del potere mediatico nelle mani del presidente del Consiglio, senza che sia stata adottata una normativa sul conflitto d’interessi”;
* la Legge nazionale 215/2004, pur non affrontando adeguatamente la questione del conflitto di interessi, all’articolo 3 precisa che “sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto […] che ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate [...] con danno per l’interesse pubblico”;
* in data 4 maggio 2010 il Ministro italiano dello Sviluppo Economico Claudio Scajola ha presentato le dimissioni dal suo incarico a causa di un’inchiesta giudiziaria riguardante il pagamento effettuato da terzi con fondi in nero per l’acquisto di un immobile a suo favore;
* a partire dal 5 maggio 2010 tale Ministero è stato assegnato ad interim al Presidente Silvio Berlusconi;
* la Legge 121/2008, assegna al Ministero sopra citato le competenze del Ministero delle Comunicazioni, ivi compresa la gestione delle concessioni delle frequenze televisive e dell’intero settore delle televisioni;

Chiede dunque alla Commissione:

* se è a conoscenza degli eventi sopra citati che aggravano ulteriormente la situazione di conflitto di interessi già più volte riconosciuta dalle istituzioni europee;
* se ritiene che questa situazione non comprometta la concorrenza in un settore già ad elevata concentrazione e con enormi barriere di ingresso;
* se ritiene che così facendo non si pregiudichi ulteriormente il pluralismo in un paese che è 72esimo nella classifica 2010 relativa alla libertà di informazione stilata dalla Freedom House;
* se è nelle sue intenzioni, anche alla luce di tali fatti, di proseguire rapidamente il percorso per una direttiva riguardante la pluralità di informazione.

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    Postato da Sonia Alfano in Politica il 28 maggio 2010 alle 19:00 Scrivi un commento Tag: , , , , , , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter

    Legge italiana sulle intercettazioni, lotta al crimine e libertà di informazione

    Legge italiana sulle intercettazioni, lotta al crimine e libertà di informazione


    Sophie In’t Veld,  Luigi de Magistris, Sonia Alfano a: COMMISSIONE

    Il Parlamento italiano sta esaminando una proposta di legge del Governo Berlusconi volta a modificare il regime delle intercettazioni (criteri e procedure per l’autorizzazione, tipi di reato coperti, intercettazioni ambientali, durata dell’autorizzazione, utilizzazione delle intercettazioni per altri processi, eccezioni per sacerdoti e parlamentari) e a limitare la possibilità di pubblicarle, punendo severamente i media (compresi i new media) che diano notizie relative ad inchieste giudiziarie fino all’udienza preliminare, cioè per un periodo che in Italia va dai 3 ai 6 anni e, per alcuni casi, fino a 10 anni.

    Tale proposta di modifica ha suscitato vivissime reazioni di sdegno nel Paese: l’Associazione Nazionale dei Magistrati ha espresso forte preoccupazione per l’indebolimento degli strumenti a loro disposizione nella lotta al crimine a tutela della sicurezza dei cittadini. La federazione Italiana Editori Giornali, la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l’Ordine dei Giornalisti hanno criticato fortemente il testo in discussione definendolo “legge bavaglio”, anche in riferimento alle pesantissime sanzioni pecuniarie previste. Da ultimo anche le autorità americane, attraverso il Vice Ministro della Giustizia Lanny Breuer, hanno espresso la loro preoccupazione per le modifiche proposte.

    Ritiene la Commissione che tali norme siano proporzionate e conformi agli standard europei in materia di libertà d’informazione dei media ed il diritto dei cittadini a conoscere, come garantite dall’articolo 11 della Carta dei Diritti fondamentali e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e relativa giurisprudenza? Ritiene la Commissione che la modifica del regime delle intercettazioni in Italia sia conforme agli obiettivi dell’Unione di lotta alla criminalità in Italia e nell’Unione europea? Ritiene la Commissione che tali modifiche, che si prefiggono di frenare gli episodi di violazioni del segreto processuale e tutelare la riservatezza, siano proporzionate rispetto all’effetto concreto che avranno ovvero di limitare fortemente l’azione dello Stato volta a garantire la sicurezza sociale attraverso la  prevenzione e la repressione dei reati, comprimendo peraltro notevolmente la libertà d’informazione? Quali iniziative intende prendere la Commissione europea per assicurare che la libertà d’informazione, d’espressione e di stampa siano garantite in Italia e nell’Unione europea, e che la lotta alla criminalità organizzata in Italia ed Europa siano efficaci ed effettive?

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    Postato da Sonia Alfano in Giustizia e antimafia, Informazione il 27 maggio 2010 alle 19:00 Scrivi un commento Scrivimi Iscriviti alla newsletter

    Pareri scientifici indipendenti volti ad ottenere l’autorizzazione all’immisione in commercio di prodotti OGM sul mercato europeo

    INTERROGAZIONE SCRITTA

    di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione Europea

    Il 2 marzo 2010, la Commissione europea ha autorizzato l’immissione sul mercato di prodotti contenenti il mais geneticamente modificato MON863xNK603 della società americana Monsanto e la patata geneticamente modificata Amflora della società tedesca BASF. La Commissione si è basata sul parere scientifico dell’EFSA.

    Proprio per le particolari responsabilità del lavoro che gli esperti sono chiamati a svolgere, il regolamento dell’EFSA prevede che i membri del comitato scientifico e dei vari pannelli dichiarino annualmente all’inizio di ogni riunione i propri interessi finanziari e intellettuali.

    Per questo motivo «Testbiotech», un’organizzazione tedesca che si occupa del monitoraggio delle attività dell’Efsa, ha accusato l’Autorità di non aver reso di dominio pubblico la nuova posizione di Suzy Renckens, già coordinatore scientifico delle attività del Gmo Panel dal 2002 al 2007, la quale lavora adesso per la società svizzera Syngenta che si occupa di OGM.

    In più, alcuni membri dell’EFSA sono consulenti per società che producono direttamente o indirettamente OGM.

    Può dire la Commissione se, di solito, gli esperimenti si basano su studi scientifici indipendenti, fatti proprio dall’EFSA o se sono i risultati di ricerche esterne?

    Visto che Monsanto possiede l’80 % dei brevetti OGM del mondo e vieterebbe la vendita dei suoi semi per la ricerca scientifica indipendente, la Commissione può chiarire precisamente, chi ha realizzato le ricerche scientifiche, chi ha raccolto e studiato i dati?

    Per quanto riguarda l’indipendenza dell’EFSA, la Commissione può confermare che Suzy Renckens non ha mai lavorato sui dossier Monsanto e Amflora? La Commissione può precisare esattamente le sue attività nell’ambito dell’EFSA? La Commissione può pubblicare la lista esauriente dei membri EFSA che fanno da consulenti anziché il nome delle società?

    La Commissione può precisare quante richieste d’immissione in commercio di prodotti contenenti OGM sono in attesa?

    Risposta data da John Dalli a nome della Commissione (10 luglio 2010)

    La Commissione attira l’attenzione dell’onorevole parlamentare sulla risposta all’interrogazione scritta 2931/10(1) che affronta il tema degli studi indipendenti nella valutazione del rischio degli organismi geneticamente modificati (OGM) e annuncia anche che l’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è informata di tutti i progetti pertinenti che sono finanziati nell’ambito del 7° programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

    Riguardo ai punti precisi sollevati dall’onorevole parlamentare sulla passata implicazione del ex capo dell’unità di supporto del panel OGM sulle pratiche della società Monsanto e della società tedesca BASF, nonché sulle possibili attività di consulenza degli esperti dell’EFSA, questi temi rientrano nella competenza dell’EFSA.

    La Commissione ha perciò invitato l’EFSA a rispondere a queste domande. La Commissione trasmetterà quanto prima all’onorevole parlamentare la risposta di quest’ultima.

    Riguardo alle domande sospese ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2002(2), 53 domande per nuovi OGM (uso di alimenti e di mangimi oppure uso e coltivazione di alimenti e di mangimi) e 20 domande riguardo al rinnovo delle autorizzazioni OGM sono attualmente sospese in seno all’UE.

    (1)http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
    (2)CE GU L 268 del 18 10 2003, pag. 1.

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    Postato da Sonia Alfano in Ambiente e energia, Tutela del consumatore il 14 maggio 2010 alle 13:01 Scrivi un commento Tag: , , , Scrivimi Iscriviti alla newsletter