Interrogazione scritta prioritaria di Sonia Alfano alla Commissione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Italia (AGCOM) ha posto in pubblica consultazione, il 17 dicembre 2010, la delibera n. 668 2010 CONS, nel cui allegato B, denominato “Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del diritto di autore sulle reti di comunicazione elettronica”, si affrontano, in particolare, le competenze della stessa Autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore realizzate nella rete internet.
Infatti, il paragrafo 3.5. della delibera autorizzerebbe la stessa Autorità ad impedire – in maniera automatica e prescindendo dall’accertamento di qualsiasi requisito di colpevolezza - l’accesso a siti internet, blog, testate online ed altre fonti di informazione posti fuori dall’ordinamento italiano, e ad eliminare i contenuti pubblicati sulla rete se sospettati di violazione del diritto d’autore.
L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dalla delibera, e articolata in 5 fasi, è celebrata esclusivamente innanzi all’AGCOM, su ricorso da parte dei titolari dei diritti d’autore delle opere pubblicate ovvero di tutti gli altri soggetti legittimati a disporne (ad esempio la Società Italiana degli Autori ed Editori) e si conclude in soli 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria, nonostante le leggi nazionali ed europee attribuiscano espressamente tali competenze alla Magistratura penale.
Il 6 luglio 2011, l’AGCOM varerà il provvedimento per rendere operativo tale meccanismo, trasformando le linee guida sopra esposte in un regolamento con piena efficacia. Tuttavia, nonostante la mobilitazione promossa da una serie di associazioni (Agorà Digitale, Adiconsum, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Studio legale Sarzana) sembrerebbe che l’AGCOM approverà ugualmente il suo testo. Questo provvedimento rappresenta una seria minaccia per la tutela del diritto di espressione e di informazione, garantiti dall’articolo 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Considerando che l’articolo 52.1 della stessa Carta statuisce che “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziali di detti diritti e libertà”, si chiede alla Commissione Europea, in quanto garante della Carta dei diritti fondamentali, se e in che modo ritiene di intervenire nei confronti dell’Ordinamento italiano per impedire il dispiegarsi degli effetti di questo ingiusto provvedimento amministrativo.
Risposta di Neelie Kroes a nome della Commissione
I diritti di proprietà intellettuale si applicano in ambiente digitale, come previsto in diversi provvedimenti nel quadro dell’acquis dell’Unione europea relativo ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare la direttiva 2001/29/CE sui diritti d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione1, la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale2 (direttiva 2004/48/CE) e la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico3. Le misure di esecuzione sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2004/48/CE). La Corte ha anche affermato (ad esempio nella causa C-275/06 Promusicae) che gli Stati membri devono interpretare le direttive applicabili in modo da consentire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario.
Il quadro europeo delle comunicazioni elettroniche afferma esplicitamente che i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e le applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche come garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Tali provvedimenti possono essere imposti soltanto se appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società democratica (articolo 1, paragrafo 3bis, della direttiva 2002/21/CE4, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE5).
La Commissione ha preso atto delle modifiche sostanziali al progetto di regolamento italiano in materia di protezione dei diritti d’autore sulle reti di comunicazione elettronica da parte dell’autorità italiana di regolamentazione (AGCOM) (delibera 398/11/CONS), che è stato sottoposto a consultazione pubblica il 6 luglio 2011. La Commissione seguirà da vicino gli ulteriori sviluppi.




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