INTERROGAZIONE SCRITTA di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione
Oggetto: Presunta violazione della Direttiva 1999/70/CE
Il capitano Martinez Ufficiale della Croce Rossa Italiana (CRI) presta servizio attivo nel corpo tramite chiamata. Più volte negli anni scorsi è stato chiamato e congedato. Dopo l`ultimo congedo (nel 2004) non è più rientrato in servizio attivo nonostante la richiesta dei comitati competenti come da “DR del 10 febbraio 1936, n.484, art. 29″. Contrariamente i suoi colleghi di pari grado godono di un “diritto continuativo” non previsto dal regio decreto. Ciò è stato motivo di istanza alla CRI, la quale ha risposto dopo 2 anni, adducendo irregolarità procedurali da parte dei comitati richiedenti. Questa tesi è stata smentita da una sentenza del TAR (n.09455/09). Il Cap. Martinez fa parte del personale di ruolo a tempo determinato e quindi, secondo la sentenza della Corte di Giustizia della UE del 13.09.07, C-307/05, “le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non posso essere trattati in modo sfavorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato”.
Quindi, vista la sentenza del TAR relativa alle procedure dei comitati previste dal DR, la mancata messa in servizio del Capitano Martinez è del tutto ingiustificata e comporta una discriminazione rispetto ai suoi colleghi di pari grado e una disparità di trattamento rispetto agli stessi colleghi.
1- Ritiene la Commissione che nel caso sopra descritto ci siano palesi violazioni della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato?
2- Ritiene la Commissione che il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, in G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001, recepisca adeguatamente la Direttiva 1999/70/CE?
3- Non ritiene la Commissione che la gestione del caso del Sig. Martinez sia in contrasto con le conclusioni adottate dal Parlamento Europeo relativo ai contratti atipici, carriere professionali sicure, flessicurezza e nuove forme di dialogo sociale (P7_TA(2010)0263)?ù
Risposta di László Andor a nome della Commissione Europea (25 agosto 2010)
1. In mancanza di tutti gli elementi non è possibile concludere che il caso descritto rappresenti una palese violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP[1].
2. Il recepimento da parte dell’Italia delle misure destinate ad evitare abusi per quanto riguarda contratti successivi a tempo determinato nel decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, è conforme ai requisiti relativi alle misure destinate ad evitare abusi specificati nella clausola 5 dell’allegato della direttiva 1999/70/CE.
3. In mancanza di dettagli completi e di elementi di fatto è difficile fare una valutazione e rispondere alla terza domanda dell’Onorevole parlamentare. La normativa dell’Unione europea non stabilisce che i contratti a tempo determinato debbano essere trasformati in contratti a tempo indeterminato. La Corte di giustizia europea, nella causa C-212/04[2], ha stabilito che la normativa dell’Unione europea non conferisce un diritto automatico alla conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato in caso di presenza di ‘altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare, l’utilizzazione abusiva di contratti a tempo determinato successivi’.
Va sottolineato però che lo scopo della direttiva è di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato, garantendo la protezione del principio di non discriminazione, e di fissare un quadro per evitare abusi derivanti dall’utilizzo di contratti di lavoro o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. La direttiva deve essere applicata ai lavoratori a tempo determinato che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.
L’Italia ha recepito la direttiva sul lavoro a tempo determinato mediante il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 (modificato). L’articolo 5 e l’articolo 5(4-bis) prevedono che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
L’applicazione della legislazione nazionale italiana è di competenza delle autorità nazionali. I tribunali nazionali sono i più atti a valutare i fatti in merito a un caso e a stabilire se talune azioni sono conformi alla normativa nazionale.
[1] GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
[2] Konstantinos Adeneler e altri contro Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) [2006] RACC. I-6057, paragrafo 105.



