INTERROGAZIONE SCRITTA di Sonia Alfano (ALDE) alla Commissione
Il 31 ottobre 2008, la neonata Compagnia aerea italiana (CAI) si è impegnata ad assumere il personale della società Alitalia Spa, posto in cassa integrazione in seguito al fallimento della stessa, nel rispetto dei criteri di assunzione stabiliti dall’accordo con i sindacati.
Alla firma dei contratti, tuttavia, i lavoratori precedentemente impiegati dall’Alitalia hanno denunciato la violazione del D.L. 151/2001, articolo 53, commi 2 e 3, in cui si stabilisce che il genitore in coppia con un figlio minore di tre anni e/o il genitore single con un figlio convivente di dodici anni (secondo comma) e/o il lavoratore o la lavoratrice con a carico un soggetto disabile (terzo comma) non sono obbligati a prestare lavoro notturno, ossia dalle 24.00 alle 6.00.
La CAI ha risposto alle accuse asserendo che l’articolo 53 è stato oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea e che, pertanto, non è più valido poiché violava la parità di accesso al lavoro tra uomo e donna in forza di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C345/89). In realtà, la decisione della Corte e la susseguente messa in mora del governo italiano riguardano solo il primo comma dell’articolo 53 che imponeva un divieto assoluto alle donne in gravidanza e/o con un figlio minore di un anno di prestare lavoro notturno, laddove con la nuova interpretazione la donna ha facoltà di scelta.
Pertanto, nei casi enunciati dai commi 2 e 3, il diritto di chiedere ed ottenere l’esonero dal lavoro notturno è ancora pienamente riconosciuto in ossequio, tra l’altro, alla piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, sancito all’articolo 3, comma 2, della Carta costituzionale. La disposizione capestro presente nei contratti, al contrario, viola la direttiva 2002/73/CEE(1), secondo cui è vietata qualunque discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso.
1. È la Commissione consapevole di tale situazione?
2. In caso affermativo, non ritiene forse che sia stato fatto un uso strumentale delle norme comunitarie e che si sia verificata contemporaneamente una violazione della direttiva 2002/73/CEE e della interpretazione della Corte di giustizia laddove riconosce la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la maternità?
3. In che modo intende intervenire affinché vengano ripristinati i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che sono al contempo genitori o che hanno in cura un soggetto disabile per dare applicazione all’articolo 3, comma 2?
(1) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15
Risposta data da Viviane Reading a nome della Commissione Europea (17/08/2010)
La Commissione sottolinea che il procedimento di infrazione a cui fa riferimento l’onorevole parlamentare riguarda esclusivamente l’articolo 53, paragrafo 1 del D.L. 151/2001[1] che vieta che si adibiscano donne incinte o puerpere ad attività lavorative tra le ore 24.00 e le 6.00 dal momento in cui si è accertata la gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La Commissione ritiene che tale disposizione costituisca una violazione della normativa comunitaria, in quanto contrario all’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 92/85/CEE[2], che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché ” [le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento] non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto”. Un divieto automatico e generale del lavoro notturno, che non prenda in considerazione le condizioni di salute della donna né la natura del suo lavoro va, pertanto, al di là della protezione garantita dalla direttiva 92/85/CEE. Dato, inoltre, che ciò costituisce un trattamento meno favorevole nei confronti delle donne per ragioni legate alla gravidanza, esso può essere considerato una discriminazione, proibita dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e dall’articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 2006/54/CEE[3].
Tanto più che l’articolo 53, paragrafo 2 del D.L. 151/2001 prevede che la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa oppure la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Secondo quanto previsto dall’articolo 53, paragrafo 3 non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile. Tali proibizioni non sono incompatibili con la legislazione UE sulla parità uomo-donna.
Infine, la Commissione sottolinea che la direttiva 2006/54/CE è stata recepita nella legislazione italiana, ivi comprese le procedute a tutela delle vittime della discriminazione basata sul sesso. È, inoltre, di competenza dei tribunali nazionali tenere in considerazione tutti gli aspetti del caso specifico, al fine di determinare se è in atto una discriminazione ai sensi della direttiva. Da parte sua, la Commissione è responsabile per la corretta attuazione della normativa europea negli Stati membri, mentre l’attuazione dell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri non rientra nella sfera delle sue competenze.
(1) “Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151″, “Gazzetta Ufficiale” n. 96, del 26 aprile 2001 – “Supplemento Ordinario” n. 93.
(2) Direttiva 92/85/CE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, GU L348, del 28.11.1992.
(3) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU L 204, del 26.7.2006.



