Subito dopo la rivolta di Rosarno ho presentato un’interrogazione scritta alla Commissione Europea nella quale ho segnalato la sconcertante reazione del Governo alla guerriglia urbana di quei giorni. Piuttosto che rilevare l’ennesimo caso eclatante in cui emerge la resa dello Stato italiano di fronte alle organizzazioni criminali in una parte del Paese, il ministro Maroni dichiarava che i fatti di Rosarno erano dovuti all’eccessiva tolleranza degli italiani verso gli immigrati; negando invece che in Calabria si perpetra da anni, nel silenzio delle istituzioni, il reato di schiavitù e si viola la dignità umana di esseri umani disperati e sfruttati.
Ho chiesto alla Commissione di intervenire e ho ricevuto una risposta che ritengo importante. Innanzitutto la Commissione, al contrario di Maroni, riconosce che i “riprovevoli fatti di Rosarno dimostrano la necessità di rafforzare ulteriormente la lotta contro la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani”. L’intervento dell’UE si svilupperà coi seguenti interventi:
- una proposta di direttiva, già presentata, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime;
- un intervento normativo per la gestione della migrazione legale ed in particolare la tutela dei lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi.
Inoltre la Commissione, richiamando indirettamente l’Italia, “continuerà a fare tutto il possibile per garantire che gli Stati membri attuino la legislazione dell’Unione in osservanza della Carta dei diritti fondamentali, che include il rispetto della dignità umana e la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato”.
Ho infine chiesto alla Commissione se è possibile realizzare una particolare tutela per i lavoratori immigrati che denunciano maltrattamenti e pratiche disumane da parte dei datori di lavori. Dalla risposta è emerso che già esiste una normativa europea non recepita dagli Stati membri. La Commissione utilizzerà i poteri a propria disposizione per far recepire e attuare le disposizioni.
Domanderò ulteriori approfondimenti e monitorerò nei prossimi mesi questi interventi promessi dalla Commissione. L’Italia non può calpestare i diritti umani, non può ignorare come si vive in determinate zone del proprio territorio.
Di seguito il testo dell’interrogazione e la risposta del Commissario Cecilia Malmstrom
Gli eventi della cittadina calabrese di Rosarno del febbraio scorso hanno fatto emergere le inumane condizioni in cui vivono gli immigrati in alcune parti d’Italia. E’ intollerabile che una tale violazione della libertà individuale e della dignità umana sia perpetrata nel nostro paese in maniera così evidente, e senza che questo spinga alla seppur minima reazione ufficiale d’indignazione, salvo quando si arrivi a eventi estremi come la guerriglia urbana cui abbiamo assistito. Il ministro dell’interno Roberto Maroni, della Lega Nord (partito notoriamente intollerante nei confronti degli immigrati, specialmente se di pelle nera come dimostra l’appello al “White Christmas” – Natale senza neri – lanciato da un sindaco leghista), piuttosto che rilevare la consumazione del reato di riduzione in schiavitù, sanzionato dall’art. 600 del codice penale, non ha trovato nulla di meglio da dire se non che questi disordini sarebbero da attribuire all’eccessiva tolleranza dell’Italia nei confronti degli immigrati. L’affermazione cavalca i più bassi istinti razzisti del suo elettorato ed è resa ancor più grave dal fatto che, le condizioni di “non-vita” cui sono soggetti questi disperati sono conseguenza della gestione indisturbata del mercato del lavoro degli immigrati da parte della “Ndrangheta”. Gestione che, ovviamente, comprende anche la fase iniziale della tratta e dell’ingresso illegale nel territorio italiano. Anche questo, tuttavia, è stato taciuto dal nostro Ministro dell’Interno.
1. Come ritiene la Commissione di dover agire per assicurare che pratiche schiaviste siano realmente eliminate in ogni Stato membro, soprattutto in considerazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che sancisce al suo articolo 1 l’inviolabilità della dignità umana, e all’articolo 5 proibisce espressamente le “condizioni di schiavitù e servitù”, il “lavoro forzato o obbligatorio” e la “tratta degli esseri umani”?
2. Nell’ambito della direttiva COM(2007)0249, che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, non ritiene necessario la Commissione, proporre un sistema di protezione, mutuato da quello dei testimoni di giustizia, per l’immigrato (con o senza permesso di soggiorno) che denuncia i maltrattamenti e le pratiche schiaviste messe in atto dal proprio datore di lavoro?
Risposta di Cecilia Malmström a nome della Commissione
1. I riprovevoli fatti di Rosarno dimostrano la necessità di rafforzare ulteriormente la lotta contro la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani. In merito a quest’ultima questione, la Commissione ha presentato, il 29 marzo 2010, una proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI1. La proposta, che rielabora e sostituisce una proposta del 2009, prevede un potenziamento del sistema di perseguimento della tratta degli esseri umani, mediante sanzioni più severe, una migliore tutela dei diritti delle vittime, misure di prevenzione più rigide e l’istituzione di efficaci sistemi di monitoraggio.
La Commissione si impegnerà, inoltre, per sviluppare ulteriormente un quadro giuridico appropriato per quanto concerne la gestione della migrazione legale, in particolare nell’ambito del lavoro stagionale, in modo tale da contribuire a compensare la carenza di manodopera e a prevenire condizioni di lavoro inadeguate e lo sfruttamento dei lavoratori stagionali di paesi terzi.
La Commissione continuerà a fare tutto il possibile per garantire che gli Stati membri attuino la legislazione dell’Unione in osservanza della Carta dei diritti fondamentali, che include il rispetto della dignità umana e la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. Allo stesso tempo è dovere delle autorità nazionali effettuare le indagini necessarie nel modo più efficace, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno e gli obblighi internazionali.
2. La direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede una serie di misure a favore di questi ultimi.
L’articolo 13, paragrafo 4, prevede l’istituzione di un sistema paragonabile a quello già in vigore per le vittime della tratta degli esseri umani rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE. A norma di tale disposizione, gli Stati membri definiscono ai sensi della legislazione nazionale le condizioni alle quali possono essere concessi permessi di soggiorno a cittadini di paesi terzi coinvolti in procedimenti penali relativi a condizioni lavorative di particolare sfruttamento o all’assunzione illegale di minori.
La Commissione utilizzerà i poteri di cui dispone per garantire che gli Stati membri si avvalgano appieno delle possibilità offerte dal suddetto articolo. È inoltre fondamentale che gli Stati membri predispongano, ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1-3, meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi, quali i sindacati o altre associazioni.